Cassazione Penale, Ordinanza n. 32921/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione per essersi impossessato di energia elettrica, sottraendola a una società distributrice, per un importo indicato in euro 7.224,00. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a invocare l'annullamento della sentenza senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura, né individuare concreti profili di erroneità o carenza della motivazione impugnata. La Corte territoriale aveva comunque motivato il diniego del beneficio sulla base dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole di futura astensione dal reato, considerando sei condanne irrevocabili risultanti dal casellario, tre anteriori e tre successive ai fatti, nonché la protrazione nel tempo della condotta delittuosa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, il diniego della sospensione condizionale risultava adeguatamente giustificato dalle plurime condanne irrevocabili e dalla protrazione della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione relativa alla continuazione dei reati contestata nella fattispecie.
Richiamato quale norma incriminatrice del furto.
Richiamato quale disciplina delle circostanze aggravanti del furto.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiede che l'impugnazione indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento delle richieste.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando mancano o sono generici i motivi.
È stato applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Rilevante, secondo il contenuto della decisione, rispetto al beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui diniego è stato ritenuto giustificato dall'assenza di una prognosi favorevole.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando si limita a chiedere l'annullamento della decisione impugnata senza indicare specifiche ragioni di diritto, elementi di fatto e concreti profili di censura riferiti alla motivazione contestata.
- Il motivo concernente il diniego della sospensione condizionale della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata e indicare le ragioni per cui la prognosi di futura astensione dal reato sarebbe stata formulata in modo erroneo o insufficiente.
- Nel formulare la prognosi richiesta per la sospensione condizionale della pena, il giudice può valorizzare le plurime condanne irrevocabili risultanti dal casellario giudiziale, comprese quelle successive ai fatti oggetto del procedimento, unitamente alla protrazione nel tempo della condotta delittuosa.
- La genericità dei motivi di impugnazione integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., con conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p., salvo che l'inammissibilità sia riconducibile ad assenza di colpa del ricorrente.
Come è indicizzato
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