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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32931/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello aveva rideterminato in quattro mesi di reclusione la pena per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Gli era contestata la cessione di una dose di eroina del peso complessivo di 0,40 grammi, al prezzo di dieci euro, nonché la detenzione finalizzata alla cessione di una dose di hashish del peso di 0,25 grammi. Con l'unico motivo, il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., avrebbe omesso di considerare nella determinazione della pena le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo nella forma dell'inammissibilità, osservando che la Corte territoriale aveva preso come pena base la medesima pena di otto mesi individuata dal primo giudice e aveva correttamente considerato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale. Poiché si trattava di recidiva qualificata, il giudizio di comparazione non avrebbe potuto concludersi con la prevalenza delle attenuanti, ma soltanto con la loro equivalenza. La Corte d'appello aveva quindi correttamente applicato la diminuzione derivante dall'attenuante dell'art. 62, n. 4, c.p., riducendo la pena a cinque mesi di reclusione ed euro 800 di multa, e aveva poi applicato la diminuzione relativa alla seconda circostanza attenuante dopo avere bilanciato le attenuanti generiche con la recidiva nei termini di equivalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata e avesse distinto il bilanciamento delle attenuanti generiche dalla successiva applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., per la quale non operava il medesimo divieto. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per la cessione e la detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante è stata applicata autonomamente, con conseguente diminuzione della pena base, dopo il bilanciamento delle attenuanti generiche con la recidiva.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva qualificata impone, nel caso concreto, che le attenuanti generiche siano bilanciate con la recidiva in termini di equivalenza.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 89 c.p.

    Richiamato quale esempio di attenuante sottratta al divieto di prevalenza nel principio giurisprudenziale citato, non applicato alla fattispecie concreta.

  • art. 70 c.p.

    null

  • art. 69, comma 4, c.p.

    La Corte richiama il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata e la necessità di procedere al bilanciamento secondo i limiti legislativi.

  • art. 616 c.p.p.

    null

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    null

Massime di principio

  • Quando concorrono circostanze attenuanti soggette al divieto di prevalenza sulla recidiva qualificata e altre attenuanti sottratte a tale divieto, il giudizio deve essere articolato in due fasi: dapprima le circostanze soggette al divieto devono essere bilanciate con la recidiva, senza possibilità di prevalenza delle attenuanti; successivamente, l'attenuante non soggetta al divieto può essere applicata sulla pena risultante secondo il relativo effetto diminuente.
  • In presenza di recidiva qualificata, le attenuanti generiche non possono prevalere sulla recidiva nel giudizio di comparazione previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.; il giudice può quindi dichiararle equivalenti e non è tenuto a operare una riduzione ulteriore della pena per effetto della loro prevalenza.
  • Il riconoscimento di un'ulteriore attenuante non soggetta al divieto di cui all'art. 69, comma 4, c.p. consente al giudice di applicare la relativa diminuzione anche dopo avere dichiarato equivalenti le attenuanti generiche e la recidiva qualificata.
  • Non sussiste vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio quando il giudice d'appello conserva la medesima pena base individuata dal primo giudice, esplicita il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva qualificata e applica separatamente la diminuzione derivante da un'attenuante non soggetta al divieto di prevalenza.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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