Cassazione Penale, Ordinanza n. 32922/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto l'imputato vi ha rinunciato. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello ha confermato la condanna alla pena di dieci mesi di arresto per avere, quale amministratore unico di una società, effettuato operazioni di gestione consistenti nello stoccaggio e nel deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi in assenza di autorizzazione, in continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, relativo a un asserito vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Nel corso del giudizio di legittimità, l'imputato ha rinunciato al ricorso in data 25 maggio 2026.
Norme richiamate
La norma è richiamata per qualificare la contestazione in termini di continuazione tra le violazioni.
La norma è indicata quale disposizione incriminatrice per le operazioni di gestione, stoccaggio e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuate in assenza di autorizzazione.
La disposizione è stata invocata dalla difesa in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per effetto della rinuncia al ricorso.
La norma è stata applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e preclude l'esame nel merito dei motivi dedotti.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32921/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32923/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32925/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32930/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32931/2026 del 07/09/2026
- ordinanza_penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32932/2026 del 07/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →