Cassazione Civile, Ordinanza n. 10407/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un avviso di iscrizione ipotecaria e la successiva iscrizione ipotecaria eseguita sui suoi beni, deducendone l’illegittimità perché i beni risultavano conferiti in un fondo patrimoniale. I ricorsi erano stati accolti in primo grado e la decisione era stata confermata in appello, sul presupposto che i debiti erano collegati all’attività imprenditoriale del contribuente e che, quindi, non ricorrevano i presupposti per l’esecuzione sui beni del fondo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo e non rientra nel divieto dell’art. 170 c.c.; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla sussistenza delle condizioni che escludono l’esecuzione sui beni del fondo; 3) violazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che l’iscrizione ipotecaria sarebbe legittima anche se il fondo patrimoniale fosse stato costituito prima della definitività dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi. Ha censurato la decisione di merito perché aveva applicato in modo non corretto l’art. 170 c.c., valorizzando soltanto la natura imprenditoriale dei debiti senza accertare se essi fossero stati contratti per i bisogni della famiglia, nel senso ampio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre ribadito che spetta al debitore provare l’estraneità del debito ai bisogni familiari e la consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore. Ha infine rilevato erronea l’ulteriore affermazione secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale in data anteriore alla definitività dell’accertamento impedirebbe la pretesa tributaria sui beni del fondo, specie perché i tributi in questione erano comunque sorti prima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’iscrizione ipotecaria del concessionario della riscossione non è qualificata come atto dell’espropriazione forzata, ma come misura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria; la sua legittimità va valutata anche rispetto ai limiti posti dall’art. 170 c.c.
I beni del fondo patrimoniale sono sottratti all’esecuzione per debiti estranei ai bisogni della famiglia; il criterio decisivo non è la natura dell’obbligazione, ma il rapporto tra il fatto generatore del debito e i bisogni familiari.
La motivazione della decisione tributaria non può essere solo apparente; deve consentire di comprendere le ragioni dell’accertamento compiuto.
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione effettiva e intelligibile, non meramente apparente.
Massime di principio
- Per stabilire se un debito consenta l’aggressione dei beni del fondo patrimoniale occorre verificare la relazione concreta tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia, intesi in senso ampio come esigenze di mantenimento e armonico sviluppo del nucleo familiare.
- Non è sufficiente, da sola, la circostanza che il debito derivi dall’attività imprenditoriale o professionale di uno dei coniugi: occorre accertare se l’obbligazione sia stata contratta per soddisfare bisogni familiari ovvero per esigenze voluttuarie o meramente speculative.
- In tema di fondo patrimoniale, grava sul debitore l’onere di provare sia l’estraneità del debito ai bisogni familiari sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
- L’estraneità del debito ai bisogni della famiglia non può presumersi né dalla sola natura tributaria del credito né dalla mera tipologia dell’atto da cui il debito deriva.
- L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 va considerata alla luce della disciplina del fondo patrimoniale, ma non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto che il fondo sia stato costituito prima della definitività dell’accertamento, se il debito tributario è anteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10222/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10224/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10225/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10228/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10229/2023 del 18/04/2023
- ordinanza_civile · 18 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10230/2023 del 18/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →