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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26995/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione revocatoria proposta da un istituto di credito contro quattro congiunti, dopo che due di essi avevano prestato garanzie per i debiti di società riconducibili al medesimo nucleo familiare e avevano poi donato ai figli due immobili, ritenuti dalla banca sottratti alla garanzia patrimoniale. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò, rigettando anche l'eccezione di incompetenza territoriale. In cassazione i soccombenti censuravano solo il capo sulla competenza: con il primo motivo invocavano l'applicazione del foro del consumatore ex art. 33 Codice del consumo; con il secondo deducevano la violazione dell'art. 122 TUB, sostenendo che tale norma non potesse escludere il foro del consumatore perché essi non avevano stipulato un contratto di finanziamento, ma solo prestato garanzia a favore di una società; con il terzo motivo contestavano la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assumendo che il credito della banca non fosse liquido e che quindi, ai fini dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c., il luogo di adempimento fosse il domicilio del debitore. La Corte di cassazione ha però rilevato che tutte le censure investivano esclusivamente il capo di sentenza sulla competenza, mentre la decisione d'appello aveva anche definito il merito; pertanto il mezzo corretto era il regolamento facoltativo di competenza, da proporre nei termini di legge. Poiché il ricorso ordinario è stato notificato oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i ricorrenti hanno utilizzato il ricorso per cassazione ordinario per censurare soltanto il capo relativo alla competenza territoriale di una sentenza d'appello che aveva anche deciso il merito; in tale ipotesi era invece necessario proporre regolamento facoltativo di competenza ex art. 47 c.p.c. Inoltre il ricorso risultava tardivo, poiché la sentenza d'appello era stata notificata il 30 novembre 2018 e l'impugnazione è stata notificata solo il 28 gennaio 2019, oltre il termine di 30 giorni. La banca resistente è stata quindi favorita anche nella regolazione delle spese, poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto se previsto per legge.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È richiamato come base della domanda revocatoria volta a rendere inefficace l'atto di donazione ritenuto pregiudizievole per il creditore.

  • art. 33 del codice del consumo

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità del foro del consumatore, ma la censura non è esaminata nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 122 TUB

    Invocato per contestare l'esclusione del foro del consumatore nelle controversie relative a finanziamenti oltre la soglia prevista; anche questa censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 20 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la diversa individuazione del foro competente in base al luogo di adempimento dell'obbligazione.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare che, non essendo il credito liquido, l'adempimento dovesse avvenire al domicilio del debitore.

  • art. 47, comma 2, c.p.c.

    È la norma che impone il regolamento facoltativo di competenza entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento impugnato.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza d'appello decide preliminarmente sulla competenza e poi affronta anche il merito, la parte che intenda contestare solo la competenza deve proporre regolamento facoltativo di competenza e non ricorso ordinario per cassazione.
  • Il regolamento facoltativo di competenza è soggetto al termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento o, se anteriore, dalla sua notificazione; il superamento di tale termine rende l'impugnazione tardiva.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione è decisiva: l'errore nel tipo di rimedio esperibile determina l'inammissibilità, anche se le censure riguardano questioni di competenza astrattamente rilevanti.
  • Nei giudizi di legittimità, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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