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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13569/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente con apertura di credito e da successive trattative per la concessione di un mutuo fondiario finalizzato a un'operazione immobiliare. Gli attori hanno chiesto dapprima la ripetizione di somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite; inoltre hanno dedotto che la banca, attraverso propri responsabili, avrebbe di fatto autorizzato e assecondata l'operazione immobiliare, inducendoli a confidare nella concessione di un finanziamento complessivo di importo ben superiore a quello poi effettivamente erogato. Secondo la loro prospettazione, l'affidamento ingenerato dalla banca e la mancata tempestiva concessione del mutuo da 1.700.000 euro, poi sostituito da un mutuo di 700.000 euro, avrebbero causato un danno risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale, quantificato anche in relazione al mancato utile dell'operazione e alla perdita di occasioni economiche. La Corte d'appello ha però ritenuto che le trattative non fossero giunte a uno stadio idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del finanziamento alle condizioni richieste, e che le poste risarcitorie riconosciute in primo grado duplicassero inammissibilmente il pregiudizio. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione di norme in tema di buona fede, correttezza, valutazione delle prove e presunzioni, sostenendo un travisamento del materiale istruttorio e un errore di sussunzione; con il secondo motivo hanno censurato l'esclusione del danno liquidato dal tribunale, sostenendo che esso integrasse interesse negativo e non interesse positivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, ha escluso la sussistenza di un vizio di violazione di legge e ha affermato che la verifica della responsabilità precontrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; conseguentemente ha dichiarato assorbito il secondo motivo e inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello secondo cui non risultava provato un affidamento ragionevole nella conclusione del mutuo alle condizioni originariamente auspicate, né un illecito precontrattuale della banca. È stata quindi mantenuta la sola conferma della condanna della banca alla restituzione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, mentre è rimasta ferma l'esclusione del risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con l'ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    La norma sulla buona fede nelle trattative rileva solo se le trattative abbiano raggiunto uno stadio tale da ingenerare un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la sua applicazione concreta dipende da un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza nei comportamenti negoziali, ma la sua violazione non è stata ritenuta configurabile sulla base dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato quale clausola di buona fede nell'esecuzione e nel comportamento contrattuale; la Corte esclude che il comportamento della banca, per come accertato, ne integri la violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Censurato dai ricorrenti insieme ad altre norme processuali, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice civile può valutare liberamente le prove acquisite, salvo le prove legali, e scegliere quelle ritenute decisive senza che ciò integri di per sé violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata esclusa perché le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e non a denunciare una vera violazione del criterio legale di valutazione della prova.

  • art. 2727 c.c.

    La violazione della norma sulle presunzioni è configurabile solo quando il giudice, dopo aver qualificato gli indizi, li utilizzi in modo logicamente incongruo; non quando si contesti soltanto la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 2729 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione degli indizi, non a denunciare un vero vizio di sussunzione.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere l'erronea esclusione del danno, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 1223 c.c.

    Evocato come norma sulla risarcibilità del danno conseguenza; la Corte non entra nel merito per l'assorbimento del motivo.

  • art. 1225 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di prevedibilità del danno, senza specifica applicazione da parte della Corte per effetto dell'assorbimento.

  • art. 1226 c.c.

    Censurato insieme alle altre norme sul danno per contestare la liquidazione, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno aquiliano, ma senza esame di merito perché il secondo motivo è stato assorbito.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di causalità, senza autonoma statuizione della Corte per assorbimento.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo per la causalità giuridica; non è stato oggetto di decisione di merito per assorbimento.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per distinguere il travisamento della prova, che può eventualmente rilevare in sede di revocazione per errore di fatto, dalla violazione di legge deducibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non coincide con la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta, la quale attiene al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione dei rimedi contro il travisamento del fatto probatorio, a seconda che si tratti di fatto processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di censurare il travisamento del fatto probatorio come vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale presuppone trattative in corso, uno stadio delle trattative idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto, l'interruzione ingiustificata delle trattative da parte del soggetto pretesamente responsabile e l'assenza di fatti che escludano, secondo ordinaria diligenza, quell'affidamento.
  • L'accertamento della sussistenza della responsabilità precontrattuale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e logica.
  • La deduzione di violazione degli artt. 1337, 1175 e 1375 c.c. non può essere usata per contestare la sola ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di falsa applicazione di legge sussiste solo quando la fattispecie concreta sia sussunta in una norma non pertinente o quando, pur correttamente individuata la norma, se ne traggano conseguenze giuridiche incompatibili con il suo corretto significato; non quando si contesti la mera ricostruzione del fatto.
  • La violazione delle norme sulle presunzioni richiede un errore di sussunzione nell'uso degli indizi; non è configurabile se la censura tende soltanto a una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il danno risarcibile da trattative precontrattuali non coincide con l'utile che sarebbe derivato dall'esatto adempimento del contratto non concluso; la voce risarcitoria non può trasformarsi in interesse positivo.
  • La parte che lamenti travisamento della prova deve confrontarsi con i rimedi processuali specifici, non potendo convertire tale doglianza in un motivo di violazione di legge quando il fatto probatorio sia stato oggetto di contestazione e decisione.
  • Il giudice di merito può attribuire valore preminente ad alcuni elementi istruttori e ritenere implicitamente recessivi gli altri, purché il ragionamento sia logico e coerente.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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