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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24508/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 l.fall., un pagamento ricevuto da un creditore della società poi fallita. Secondo l'accertamento di merito, il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, trascritto ipoteca giudiziale sugli immobili sociali, e successivamente aveva concluso con la società un accordo scritto in base al quale i futuri acquirenti di uno degli immobili avrebbero versato al creditore la parte di prezzo corrispondente al suo credito, in cambio della cancellazione dell'ipoteca. Il pagamento era stato poi eseguito dai terzi acquirenti e il creditore aveva consentito alla cancellazione dell'ipoteca. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto l'operazione una modalità anomala di soddisfacimento del credito, realizzata in modo indiretto e pregiudizievole per la massa, e l'hanno dichiarata inefficace per scientia decoctionis. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione delle regole in tema di prova presuntiva e di forma scritta: ha sostenuto che il consenso dei terzi acquirenti non poteva essere provato per presunzioni, perché ciò avrebbe comportato la dimostrazione di un patto aggiunto, anteriore o coevo, al contratto di compravendita immobiliare, soggetto a forma scritta ad substantiam e non provabile testimonialmente. Con un terzo motivo ha inoltre sostenuto che il pagamento sarebbe avvenuto prima della compravendita e sarebbe stato riferibile a una cessione del credito ai terzi, sicché il pregiudizio alla massa sarebbe dipeso solo da un successivo negozio di compensazione tra i cessionari e la venditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la sentenza d'appello. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero la vera ratio decidendi, perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'esistenza di un accordo fra creditore e società per la delega ai futuri acquirenti del pagamento, mentre le censure si limitavano a contestare il consenso dei terzi e a prospettare, in modo non decisivo, la necessità della prova scritta. La Corte ha inoltre osservato che, anche a prescindere dalla qualificazione tecnica dei negozi, ciò che rileva ai fini della revocatoria è che il debito del fallito sia stato estinto attraverso un'operazione complessa e indiretta, idonea ad eludere la par condicio creditorum. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché introduceva un tema nuovo, relativo a una pretesa cessione del credito, non emerso nei gradi di merito, ed era comunque diretto a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    1° comma, n. 2; anche richiamato come 10 comma nel riepilogo del fatto

    la Corte valorizza la norma nel senso che è revocabile il pagamento del fallito effettuato in modo anomalo e indiretto, quando l'effetto solutorio si realizzi attraverso un'operazione complessa idonea a pregiudicare la par condicio e in presenza della presunzione di scientia decoctionis non superata

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte rileva che la doglianza non coglie la ratio e che l'accertamento del merito era in fatto

  • art. 2722 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità della prova di un patto aggiunto non scritto

  • art. 2725 c.c.

    invocato dal ricorrente per affermare il limite alla prova testimoniale di patti soggetti a forma scritta

  • art. 1350 c.c.

    richiamato per sostenere che il patto relativo al trasferimento immobiliare o ad accordi collegati richiedesse forma scritta ad substantiam

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura perché non incide sulla ratio decidendi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte reputa le censure non idonee a scalfire l'accertamento di merito

  • art. 1381 c.c.

    richiamato dalla Corte come possibile inquadramento dell'accordo della società di procurare il pagamento da parte dei terzi acquirenti

  • art. 1268 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per sostenere una ricostruzione alternativa della vicenda negoziale

  • art. 1269 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in tema di delegazione e imputazione del pagamento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte come limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati dalla Corte come canoni ermeneutici che avrebbero dovuto essere specificamente indicati per censurare l'interpretazione della vicenda negoziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non aggredisca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare questioni diverse o marginali rispetto al nucleo argomentativo decisivo.
  • La revocatoria fallimentare può colpire anche un pagamento realizzato attraverso un'operazione negoziale complessa o indiretta, quando l'effetto finale sia quello di soddisfare un creditore del fallito in modo anomalo e potenzialmente lesivo della par condicio creditorum.
  • La qualificazione giuridica di una vicenda negoziale non può essere efficacemente censurata in cassazione se il ricorso si traduce in una contestazione del merito e della ricostruzione fattuale, senza specificare i canoni ermeneutici violati o senza confrontarsi con gli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • Non è consentito introdurre in cassazione un tema fattuale nuovo, non trattato nei gradi di merito, sotto la veste formale della violazione di legge.
  • La prova presuntiva e la valutazione degli indizi sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non possono essere sostituite da una nuova valutazione del compendio istruttorio da parte della Corte.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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