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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09123/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo al 2008, notificato a un soggetto indicato dall'Ufficio come socio e amministratore di fatto di una cooperativa in liquidazione. In primo grado il ricorso del contribuente veniva respinto; in appello la CTR confermava la pretesa, ritenendo valida la notifica, insussistente un litisconsorzio necessario con gli altri soci, e fondato nel merito l'accertamento che attribuiva al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto di una società-schermo utilizzata per fornire manodopera in modo fraudolento e per evadere imposte e norme sul lavoro. Il ricorrente proponeva cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, asseritamente litisconsorti necessari; 3) nullità/inesistenza della notifica dell'avviso, perché eseguita presso il domicilio del ricorrente anziché presso la sede della società; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'indicazione di altro soggetto come effettivo amministratore della società; 5) violazione di norme in tema di responsabilità/imputazione tributaria, per mancanza di elementi univoci circa il ruolo del ricorrente. L'Agenzia resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha affermato che, poiché la lite involgeva la configurabilità o meno di una società di fatto tra il ricorrente e altri soggetti, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci. La mancata integrazione del contraddittorio ha determinato la nullità assoluta dell'intero giudizio di merito. Di conseguenza la Corte ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, riesamini l'impugnazione originaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la controversia investe la configurabilità di una società di fatto o comunque un rapporto giuridico inscindibile riferibile a una pluralità di soggetti, sussiste litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione delle decisioni di merito.
  • Se il vizio processuale relativo al contraddittorio è assorbente, la Corte di cassazione non esamina le ulteriori censure di merito o di rito.
  • Nel giudizio tributario, la contestazione della qualità di socio di fatto o di amministratore di fatto, quando è inserita in una più ampia ricostruzione di società di fatto, esige la partecipazione processuale di tutti i soggetti cui tale qualificazione si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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