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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14522/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio della motivazione, denunciando una motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare la difesa ha censurato che il Tribunale avrebbe riportato in forma assertiva la "propensione a delinquere" dell'indagato senza una valutazione compiuta delle esigenze cautelari e senza spiegare perché la misura degli arresti domiciliari sarebbe stata inidonea rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia, approfondita e priva di illogicità, avendo valutato la consistente provvista indiziaria, i precedenti penali, le violazioni delle prescrizioni e precedenti di evasione, e avendo logicamente concluso che la sola misura adeguata fosse la custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    capo a) e b) art. 628, comma primo e terzo, n.1 cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie contestata (delitti oggetto dell'indagine) e come elemento valutato dal giudice del merito nella ricostruzione degli indizi di colpevolezza

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    capo c) art. 81 cpv cod. pen.

    Richiamata per configurare la partecipazione a reato o la concorso di persone nella commissione dei fatti contestati

  • art. 4 legge 110/1975

    capo c) art. 81 cpv cod. pen. e art. 4 legge 110 del 1975

    Norma richiamata in relazione a contestazioni collegate a reati previsti dalla legge sulle armi; utilizzata come elemento dell'impianto accusatorio valutato dal Tribunale

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    capo d) art. 75, comma primo, d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamata nella specificazione dei fatti contestati; il Tribunale l'ha considerata nel complesso valutativo degli elementi di pericolosità e indizi

  • art. 61 cod. pen.

    Richiamata come circostanza rilevante ai fini della valutazione della personalità e della pericolosità dell'indagato (circostanze che aggravano la posizione ai fini cautelari)

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma interpretata come fonte del criterio per desumere il pericolo di reiterazione: il giudice può legittimamente desumerlo dalle modalità delle condotte contestate e da atteggiamenti persistenti proclivi al reato, anche se le condotte risalgono nel tempo

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Richiamata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero nella fase di cassazione; utilizzata proceduralmente nella requisitoria

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione del giudice di merito, non alla riconsiderazione dei fatti o alla rivalutazione della prova.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere desunta anche da comportamenti concreti, precedenti e dalle modalità delle azioni contestate, non è necessario che tutte le condotte siano state accertate giudizialmente o recenti.
  • La mera proposizione di una lettura alternativa dei fatti o della loro valutazione non è sufficiente in cassazione se il ricorso non dimostra aporie, illogicità o violazioni di diritto nella motivazione del giudice di merito.
  • Quando il Tribunale del riesame motiva in modo specifico su precedenti penali, violazioni di prescrizioni e precedenti episodi di evasione, può ritenersi giustificata la scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) se risulta l'inefficacia deterrente di queste ultime.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari devono essere considerati anche elementi extraprocessuali e comportamenti negativi antecedenti che testimonino indifferenza ai controlli, purché la motivazione spieghi il nesso con il rischio di reiterazione.

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