Cassazione Civile, Ordinanza n. 09486/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento IVA per gli anni 2004, 2005 e 2006, contestando la partecipazione a una frode intracomunitaria e recuperando l'imposta ritenuta non dovuta. La società aveva impugnato gli atti; in appello la decisione di primo grado sfavorevole alla contribuente era stata riformata, ritenendosi sufficiente, per riconoscere la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, che il cessionario estero fosse munito di partita IVA e di numero identificativo rilasciato dallo Stato membro. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 8, comma 1, lett. a), e 21 d.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 41, comma 1, lett. a), e 58 d.l. 331/1993, sostenendo che non bastano i requisiti formali del cessionario, ma occorre la prova effettiva dell'introduzione/trasporto dei beni in altro Stato membro; (2) motivo non esaminato perché assorbito; (3) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, deducendo motivazione meramente riproduttiva di difese di parte e senza adeguato percorso argomentativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo la nullità della motivazione perché la sentenza d'appello, pur utilizzando una tecnica redazionale per relationem, conteneva una ratio decidendi intelligibile e attribuibile al giudice; ha accolto il primo motivo, affermando che, in tema di cessioni intracomunitarie, la sola verifica della partita IVA e del codice identificativo del cessionario non prova la non imponibilità, essendo necessario dimostrare l'effettivo trasporto/consegna dei beni nello Stato membro di destinazione e la diligenza sostanziale del cedente; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione, ai fini dell'ammissibilità, va intesa secondo la regola generale dell'art. 163 c.p.c.; l'inesatta indicazione non preclude l'ammissibilità se dal complessivo contenuto dell'atto risulta evidente l'errore materiale.
Richiamato per il controricorso, quanto al requisito dell'indicazione delle parti.
Usato come parametro interpretativo del requisito dell'indicazione delle parti negli atti processuali, anche nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
La sentenza tributaria non è nulla se la motivazione, pur sintetica o redatta per relationem, consente di comprendere in modo chiaro e univoco la decisione e la sua attribuibilità al giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme in tema di IVA e cessioni intracomunitarie.
art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente come norma applicabile alle cessioni intracomunitarie/esenti; la Corte ribadisce che non basta la verifica formale del cessionario.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme IVA contestate.
art. 41, comma 1, lett. a), d.l. 331/1993
Per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è necessario che i beni siano effettivamente introdotti nel territorio di altro Stato membro; la prova di tale presupposto grava sul cedente.
art. 58, comma 1, d.l. 331/1993
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle cessioni intracomunitarie.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la motivazione per relationem non determina nullità della sentenza se le ragioni della decisione sono comunque riconducibili al giudice e risultano chiare, univoche ed esaustive; non è richiesta originalità espressiva o argomentativa.
- In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA non può essere riconosciuta sulla base dei soli elementi formali relativi al cessionario (partita IVA e codice identificativo estero): il cedente deve provare il presupposto sostanziale dell'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro.
- Gli adempimenti formali di controllo sul numero identificativo del cessionario servono ad agevolare verifiche successive, ma non sostituiscono la prova del trasporto e della consegna dei beni né l'onere del cedente di operare con diligenza professionale e buona fede nel verificare l'affidabilità della controparte.
- Quando l'Amministrazione contesta la non imponibilità di una cessione intracomunitaria, l'onere di dimostrare l'effettività dell'operazione e il movimento fisico dei beni grava sul contribuente/cedente.
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