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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24167/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Il debitore aveva proposto opposizione avverso un'intimazione di pagamento fondata su plurime cartelle e avvisi di addebito. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione limitatamente agli atti rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ritenendo utilizzabili, ai fini della prova della notifica, le copie fotostatiche non autenticate delle relate e degli avvisi di ricevimento, perché il disconoscimento della loro conformità agli originali era stato reputato generico. La Corte d'appello aveva confermato la validità delle notifiche e, conseguentemente, aveva escluso la prescrizione dei crediti relativi agli atti notificati tra il 19 aprile 2012 e il 23 febbraio 2015. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento della copia era tempestivo e specifico, perché non solo contestava la conformità all'originale, ma metteva in dubbio l'esistenza stessa dell'originale; richiamava inoltre la giurisprudenza che ammette il disconoscimento fondato sulla negazione dell'esistenza dell'originale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la formula usata dal ricorrente non integrava un disconoscimento chiaro e univoco ai sensi dell'art. 2719 c.c., ma una contestazione meramente dubitativa e generica, non idonea a far venir meno l'efficacia probatoria delle copie prodotte. Ha inoltre precisato che il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non opera come il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., perché non rende automaticamente inutilizzabile il documento, ma impone al giudice di verificare la conformità anche con altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. Quanto alle spese, non è stata disposta alcuna statuizione verso l'INPS e le altre parti intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale deve contenere una contestazione chiara, specifica e univoca; non sono sufficienti formule vaghe, dubitative o onnicomprensive.
  • Anche la negazione dell'esistenza dell'originale può essere idonea a integrare il disconoscimento, ma solo se espressa in termini netti e non meramente ipotetici o dubitativi.
  • Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del documento, poiché il giudice può comunque accertare la conformità della copia all'originale mediante tutti gli altri elementi probatori disponibili, comprese le presunzioni.
  • La censura in cassazione non è fondata quando si limita a contestare in astratto l'apprezzamento di genericità del disconoscimento, senza confrontarsi con la concreta formulazione utilizzata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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