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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24168/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'ente previdenziale aveva notificato a un soggetto un avviso di addebito per contributi dovuti in relazione al reddito eccedente il minimale per l'anno 2012. Il tribunale aveva accolto l'opposizione del contribuente ritenendo che, essendo ancora pendente un giudizio tributario sui redditi percepiti, l'avviso non potesse essere emesso; la corte d'appello aveva invece accolto l'appello dell'INPS e rigettato la domanda originaria. In cassazione il contribuente ha proposto quattro censure contro la sentenza di appello, ma prima della decisione ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dalla legge n. 197 del 2022, che la domanda era stata accolta, che l'importo dovuto era stato quantificato e che lo aveva pagato in quattro rate; ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto provata l'adesione alla definizione agevolata e l'effettivo pagamento della prima rata, applicando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, che consente di considerare perfezionata la definizione ai fini dell'estinzione del giudizio con il versamento della prima o unica rata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza provvedere sulle spese, richiamando la regola dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c.; ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità della decisione camerale

  • art. 1, commi 231-236, L. n. 197 del 2022

    "i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti"

    la Corte considera applicabile la definizione agevolata ai carichi oggetto del giudizio e richiede, per l'estinzione, la dichiarazione di adesione e la prova del pagamento secondo la disciplina speciale

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. in L. n. 108/2025

    "l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"

    norma di interpretazione autentica applicata al caso: ai soli fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si verifica con il pagamento della prima o unica rata e l'estinzione è dichiarata d'ufficio se prodotta la documentazione richiesta

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"

    in assenza di norme speciali, il processo estinto non comporta una pronuncia sulle spese diversa da quella posta dalla regola generale richiamata dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude che sia dovuto l'ulteriore contributo unificato perché esso consegue solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non all'estinzione

Massime di principio

  • La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione può estinguere il giudizio anche quando il debito non abbia natura tributaria, purché rientri nei carichi affidati nel periodo previsto dalla legge.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata va valutato secondo la norma di interpretazione autentica: è sufficiente il versamento della prima o unica rata, se accompagnato dalla documentazione prevista dalla disciplina.
  • Quando è dichiarata l'estinzione del giudizio per definizione agevolata, le sentenze di merito e i provvedimenti non passati in giudicato diventano inefficaci.
  • In caso di estinzione del processo, le spese seguono la regola generale dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., e non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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