Cassazione Civile, Ordinanza n. 24166/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta da un ente previdenziale, dichiarata improcedibile dal Tribunale, che aveva condannato l’ente al pagamento delle spese di lite liquidandole in misura ridotta ed escludendo il compenso per la fase istruttoria/trattazione. La parte vittoriosa in primo grado ha appellato limitatamente alle spese, deducendo che la liquidazione fosse inferiore ai parametri del d.m. n. 55 del 2014 e che dovesse essere riconosciuto anche il compenso per la fase istruttoria/trattazione. La Corte d’appello ha accolto solo in parte, aumentando le spese per il primo grado ma continuando a negare la fase istruttoria/trattazione, e compensando integralmente le spese del grado di appello. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., censurando sia l’esclusione della fase istruttoria/trattazione sia la compensazione integrale delle spese di appello, sostenendo che, una volta riconosciuta la fondatezza dell’impugnazione sulla liquidazione delle spese di primo grado, non ricorressero i presupposti per derogare al principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione, che può spettare anche in assenza di vera istruzione probatoria, quando la fase di trattazione sia comunque svolta o configurabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata sia nella parte in cui escludeva tale compenso nella liquidazione del primo grado, sia nella parte in cui aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello sulla base della sola parziale fondatezza dell’appello. Ha rinviato alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per rideterminare le spese del primo grado includendo la fase istruttoria e/o di trattazione e per un nuovo regolamento delle spese del grado di appello, rimettendo al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, diretto a denunciare errori di diritto nella regolazione delle spese e nella liquidazione dei compensi
richiamato come norma sul principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite
richiamato per censurare la compensazione integrale delle spese in assenza, secondo la ricorrente, dei presupposti derogatori
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla corretta disciplina del processo e della motivazione sulle spese
interpretato nel senso che prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione, non autonomamente limitato alla sola istruzione probatoria
richiamato per evidenziare l’ineludibilità della trattazione nel giudizio di appello e la corrispondenza tra fase processuale e attività previste dalla norma
Massime di principio
- Nel regime dei compensi professionali regolato dal d.m. n. 55 del 2014, la fase istruttoria e/o di trattazione è remunerata in modo unitario: il compenso non può essere negato automaticamente per il solo fatto che non siano state assunte prove, se la fase di trattazione processuale risulta comunque svolta.
- Nel giudizio di appello, la trattazione del processo integra una fase autonoma ai fini della liquidazione dei compensi, poiché la relativa voce tariffaria comprende anche l’eventuale istruzione; non occorre, dunque, una vera istruzione probatoria in senso stretto per riconoscere la fase.
- Quando una decisione sulle spese del grado successivo si fonda sulla parziale fondatezza dell’impugnazione, la sopravvenuta rimozione della ragione di rigetto di una specifica componente della domanda comporta la necessità di rivalutare integralmente il regolamento delle spese alla luce dell’esito complessivo della lite e del principio di soccombenza.
- La compensazione integrale delle spese di appello richiede un autonomo e corretto fondamento alla luce dell’effettivo esito del gravame; se il giudice di merito abbia mal valutato una parte decisiva dell’impugnazione, la statuizione sulle spese deve essere nuovamente esaminata in sede di rinvio.
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