Cassazione Civile, Ordinanza n. 24150/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla ricorrente, dal difensore della stessa, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal difensore di quest'ultima. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza pronunciare sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a una dipendente addetta a mansioni di impiegata amministrativa presso uno studio odontoiatrico. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il recesso per giustificato motivo oggettivo, fondato su riorganizzazione aziendale e soppressione del posto dovute a difficoltà economiche dello studio; aveva inoltre escluso che fosse provato un intento ritorsivo esclusivo del datore di lavoro. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, che ha dichiarato di accettarla.
Norme richiamate
memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.
è lo strumento processuale mediante il quale la ricorrente ha depositato la rinuncia al giudizio e la relativa accettazione della controparte.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se rituale e accettata, determina l'estinzione del processo.
non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non è pronunciata condanna alle spese secondo quanto osservato dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
- L'estinzione del processo per rinuncia preclude ogni esame dei motivi di ricorso e impedisce una decisione sul merito della controversia.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono i presupposti indicati dalla disciplina processuale richiamata.
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