Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24150/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dalla ricorrente, dal difensore della stessa, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal difensore di quest'ultima. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza pronunciare sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato da una società a una dipendente addetta a mansioni di impiegata amministrativa presso uno studio odontoiatrico. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo il recesso per giustificato motivo oggettivo, fondato su riorganizzazione aziendale e soppressione del posto dovute a difficoltà economiche dello studio; aveva inoltre escluso che fosse provato un intento ritorsivo esclusivo del datore di lavoro. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, che ha dichiarato di accettarla.

Norme richiamate

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.

    è lo strumento processuale mediante il quale la ricorrente ha depositato la rinuncia al giudizio e la relativa accettazione della controparte.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se rituale e accettata, determina l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.

    in caso di estinzione del giudizio per rinuncia non è pronunciata condanna alle spese secondo quanto osservato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'estinzione del processo per rinuncia preclude ogni esame dei motivi di ricorso e impedisce una decisione sul merito della controversia.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese se ricorrono i presupposti indicati dalla disciplina processuale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.