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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24151/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un operatore ecologico alle dipendenze di una società appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sospensione di un ticket integrativo giornaliero di euro 4,16, previsto da un accordo sindacale aziendale del 6 febbraio 2013 per compensare i disagi connessi alla particolare morfologia del territorio, e la condanna al pagamento delle somme dovute. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello aveva rigettato integralmente l'appello della società; tuttavia, nella motivazione aveva affermato che le spese seguivano la soccombenza, mentre nel dispositivo aveva disposto la compensazione delle spese di lite del grado. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che, a fronte del rigetto totale dell'appello, la compensazione integrale era incompatibile con la soccombenza totale della società e che mancavano le gravi ed eccezionali ragioni richieste per derogare al principio di soccombenza. Il ricorrente aveva già proposto istanza di correzione dell'errore materiale, respinta dalla Corte territoriale perché il contrasto tra motivazione e dispositivo era ritenuto insanabile e non emendabile con il procedimento di correzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sia quanto al contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, non emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, sia quanto alla violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., poiché la società appellante era integralmente soccombente e nella sentenza non era indicata alcuna ragione idonea a giustificare la compensazione, né tale ragione emergeva dal contesto della controversia. La sentenza è stata cassata limitatamente al capo sulle spese processuali e la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con condanna della società resistente a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di appello, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, e le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    In caso di soccombenza, il giudice deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione totale delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti ratione temporis: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 287 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile solo in presenza di un errore emendabile come mero errore materiale; non è utilizzabile per sanare un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, liquidando anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo giustifica la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione in assenza di ulteriori accertamenti di fatto.

  • L. n. 69 del 2009

    È richiamata come fonte del testo applicabile dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ratione temporis.

  • Corte costituzionale n. 77 del 2018

    È richiamata per il testo applicabile dell'art. 92, comma 2, c.p.c. dopo l'intervento della Corte costituzionale.

  • d.m. n. 55/2014

    È richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri forensi.

  • d.m. n. 147/2022

    È richiamato quale modifica dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il dispositivo letto in udienza è il comando giudiziale che assume rilevanza esterna e, se il contrasto con la motivazione è insanabile, la sentenza è nulla e il vizio va fatto valere con l'impugnazione ordinaria.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere utilizzato quando il dispositivo contenga una statuizione di segno opposto rispetto alla motivazione; è invece esperibile solo per meri errori materiali o omissioni di statuizioni obbligatorie a contenuto predeterminato, in presenza di una certa coerenza tra le due parti della sentenza.
  • La compensazione totale delle spese processuali richiede una specifica giustificazione rientrante nei casi tassativi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; in mancanza, opera il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
  • Se la questione sulle spese è l'unico capo impugnato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente alle spese e decidere direttamente nel merito, liquidando anche le spese dei gradi di merito e di legittimità.
  • La presenza di una controversia definita sulla base di principi giurisprudenziali consolidati esclude, di regola, che la compensazione possa essere giustificata con l'assoluta novità della questione o con un mutamento giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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