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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15179/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario nel quale la mutuataria ha contestato la clausola sugli interessi moratori, ritenendola usuraria. In appello ha ottenuto la condanna della banca alla restituzione di euro 36.085,00, somme versate a titolo di interessi corrispettivi, sul presupposto che la nullità della clausola di mora usuraria rendesse non dovuti tutti gli interessi del mutuo ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) difetto di interesse ad agire della mutuataria sulla domanda di ripetizione, poiché non risultavano versate somme a titolo di interessi moratori; (2) violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815, secondo comma, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non dovuti anche gli interessi corrispettivi leciti in presenza della sola usurarietà della clausola moratoria; (3) erronea determinazione del tasso soglia per gli interessi moratori, non avendo la Corte territoriale considerato un TEGM comprensivo anche della componente moratoria rilevata dalla Banca d'Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che il Tribunale aveva già respinto l'eccezione di difetto di interesse ad agire e che su tale punto non era stato proposto specifico gravame, con conseguente giudicato interno; ha ritenuto comunque sussistente l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori anche prima che si verifichi la mora. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, quando solo la clausola sugli interessi moratori è usuraria, la sanzione di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c. colpisce esclusivamente gli interessi che hanno superato la soglia, non anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, perché relativo a una questione conseguenziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma decisione nel merito da parte della Corte

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non oggetto di autonoma decisione nel merito da parte della Corte

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

    va interpretato nel senso che, se è usuraria solo la clausola relativa agli interessi moratori, la sanzione della non debenza colpisce soltanto quel tipo di interessi e non anche gli interessi corrispettivi validamente pattuiti

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 1

    richiamata per la disciplina antiusura applicabile anche agli interessi moratori

  • art. 644 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice collegata alla disciplina antiusura e alla nozione di tasso usurario

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse ad agire, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per giudicato interno

  • art. 2, primo comma, L. 7 marzo 1996, n. 108

    richiamato in relazione ai decreti ministeriali che individuano il tasso effettivo globale medio di riferimento

  • art. 1375 c.c.

    richiamato a sostegno dell'esigenza di evitare esiti irragionevoli e contrari alla buona fede nei rapporti di credito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in camera di consiglio

  • Comunicazione Banca d'Italia 3 luglio 2003

    richiamata nel terzo motivo come parametro statistico relativo anche agli interessi moratori

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, benché questi non siano ricompresi nel TEGM dei decreti ministeriali, perché ciò che rileva è la promessa di una somma usuraria comunque collegata al contratto.
  • Ai fini dell'art. 1815, secondo comma, c.c., la nullità della clausola usuraria non comporta automaticamente la gratuità integrale del mutuo: quando l'usurarietà riguarda solo la mora, la sanzione opera limitatamente agli interessi moratori illeciti, non anche ai corrispettivi leciti.
  • L'interesse ad agire per far dichiarare l'usurarietà degli interessi moratori sussiste anche prima che si verifichi l'inadempimento che rende attuale la mora, avendo riguardo al tasso soglia vigente al momento della pattuizione.
  • Una questione già decisa in primo grado e non specificamente devoluta in appello è coperta da giudicato interno e non può essere riesaminata né dalla corte di merito né rilevata d'ufficio in sede successiva.
  • L'interpretazione della disciplina antiusura deve evitare esiti irragionevoli che finiscano per premiare il debitore inadempiente rispetto a quello puntuale e per alterare la funzione economico-sociale del credito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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