Sentenza n. 503/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato e notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a ottenere complessivamente 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva dei pagamenti, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella pronuncia. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo quanto stabilito dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; pertanto, il calcolo del capitale residuo e degli interessi prospettato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, poiché, in ragione dell'esiguità del debito, la penalità sarebbe manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, senza compenso, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate le circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto l'esiguità del debito rendeva l'astreinte eccessivamente afflittiva.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'azione esecutiva coattiva.
Rilevano per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere determinati secondo il titolo e la legge e non sulla base vincolante dei conteggi della parte creditrice.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e dell'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni richiamate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce il diritto di credito rimasto ineseguito, ma assicura il soddisfacimento del diritto nella dimensione risultante dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti o adempimenti parziali; l'importo indicato dal creditore deve quindi essere verificato dall'amministrazione quanto a capitale residuo, interessi, misura e decorrenza.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il creditore può chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato mediante il giudizio di ottemperanza, ove l'amministrazione non abbia adempiuto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete e in particolare all'esiguità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia; il commissario deve determinare l'importo effettivamente dovuto secondo il titolo e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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