Cassazione Civile, Ordinanza n. 21178/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da un comune e poi impugnato dal contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello il comune aveva ottenuto riforma della decisione e rigetto dell’originaria impugnazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o comunque carente, sostenendo che la commissione non avesse spiegato quali elementi probatori avessero dimostrato la mancata coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale; 2) violazione dell’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, assumendo che l’immobile dovesse essere considerato abitazione principale e richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice di merito rigettato la censura contro la compensazione delle spese di primo grado. Il ricorrente sosteneva anche che l’immobile fosse in comunione ereditaria e fosse occupato in via esclusiva da un figlio, circostanza che, a suo dire, sarebbe stata incompatibile con la pretesa impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, non era meramente apparente: i giudici di merito avevano comunque indicato di aver valorizzato gli elementi probatori che deponevano per la mancata residenza/dimora abituale del contribuente nel comune interessato, e il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, l’esenzione IMU per abitazione principale richiede comunque dimora abituale e residenza anagrafica del possessore, requisiti che il contribuente non aveva dimostrato. Infine ha giudicato infondato il terzo motivo, osservando che, essendo stato accolto l’appello del comune e rigettato il ricorso originario, il contribuente soccombente non aveva diritto alla liquidazione delle spese di primo grado. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente la deduzione in cassazione della nullità della sentenza per vizi della motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 118, primo e secondo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro dell'obbligo motivazionale del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze; l'abitazione principale è l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Corte cost. n. 209 del 2022
Ha eliminato il riferimento al nucleo familiare, ma ha confermato che l'esenzione IMU presuppone comunque dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.
Le spese seguono la soccombenza; la compensazione/spettanza delle spese va valutata in base all'esito della lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto se dovuto.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamati dal ricorrente per la dichiarazione sostitutiva relativa all'occupazione dell'immobile.
Massime di principio
- In cassazione, la motivazione è censurabile solo quando presenti un'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Non integra motivazione apparente una sentenza che, pur sinteticamente, esponga gli elementi posti a base della decisione, anche se il ricorrente contesti la valutazione delle prove: la rivalutazione del merito è preclusa in sede di legittimità.
- Ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale, restano necessari la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore; spetta al contribuente dimostrarne la ricorrenza.
- Quando l'appello dell'ente impositore viene accolto e il ricorso introduttivo del contribuente è rigettato, il contribuente soccombente non ha diritto alla rifusione delle spese di primo grado.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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