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Ordinanza

Ordinanza n. 12194/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​ a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0015343 del 03/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT47 - assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei; b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT47 - assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione del ricorrente nella graduatoria degli idonei; c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02 /04/2026, avente ad oggetto “LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024”; d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all’applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all’esito della selezione pubblica.​

Giustizia amministrativa202604696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del profilo FT47 del concorso per 1.000 assistenti del Ministero della Difesa, nella parte in cui applica il limite del 20% degli idonei, nonché la nota ministeriale di chiarimento sull’applicazione della norma taglia-idonei

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Il ricorrente, avendo superato con un punteggio pari o superiore a 21/30 l’unica prova scritta del concorso, ha contestato la propria mancata inclusione tra gli idonei della graduatoria relativa al profilo FT47, che prevedeva 124 posti. L’amministrazione ha incluso soltanto i vincitori e gli idonei collocati entro il 20% dei posti successivi all’ultimo vincitore, applicando l’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. Il ricorrente ha dedotto, con i primi quattro motivi, l’erronea applicazione dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, sostenendo che la deroga alla norma taglia-idonei dovesse applicarsi anche ai concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie fossero state approvate nel 2026. Ha prospettato una violazione della par condicio tra candidati della medesima procedura, poiché alcuni profili professionali del medesimo bando avevano beneficiato della deroga in quanto graduati nel 2025, mentre il profilo FT47, graduato nel 2026, ne era rimasto escluso. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., per la disparità di trattamento determinata dalla data, casuale e dipendente dall’amministrazione, di approvazione della graduatoria. Ha inoltre chiesto tutela cautelare, evidenziando il rischio di assunzioni mediante scorrimento e di indizione di nuovi concorsi per i medesimi profili.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se non notificato ai candidati già inseriti in graduatoria, poiché questi ultimi non avrebbero subito pregiudizio dall’eventuale inclusione del ricorrente in una posizione deteriore rispetto alle loro. Nel merito, ha rilevato che l’amministrazione aveva correttamente applicato, secondo il dato normativo vigente, il limite del 20% agli idonei: il concorso era stato bandito nel 2024, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 75/2023, e la graduatoria era stata approvata nel 2026. Il Collegio ha tuttavia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. Ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché il testo della disposizione individua chiaramente tre sole ipotesi di deroga: graduatorie approvate nel 2024, graduatorie approvate nel 2025 e concorsi banditi nel 2025. Un’estensione ai concorsi banditi nel 2024 e conclusi nel 2026 avrebbe comportato la creazione giudiziale di una nuova norma incompatibile con il significato letterale della legge. La questione è stata ritenuta rilevante perché l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe potuto condurre all’inclusione del ricorrente tra gli idonei. È stata altresì ritenuta non manifestamente infondata sotto due profili: la possibile irragionevolezza intrinseca della disciplina, che utilizza come criterio la data di approvazione della graduatoria anziché quella di indizione del concorso, e la possibile disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura, determinata da tempi organizzativi dell’amministrazione, non imputabili ai concorrenti e non prevedibili al momento della domanda. Il giudizio cautelare, già provvisoriamente accolto con sospensione degli atti ai fini dell’inclusione del ricorrente tra gli idonei, è stato sospeso fino alla definizione dell’incidente di costituzionalità. Gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale; la decisione definitiva sulla domanda cautelare e sulle spese è stata riservata.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Nei concorsi pubblici [...] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione introduce il limite numerico degli idonei non vincitori e si applica ai concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 75/2023.

  • art. 28-ter d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023

    Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    Ha stabilito l’applicabilità della norma taglia-idonei ai concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    Prevede una deroga al limite del 20% per le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; il TAR dubita della legittimità costituzionale dell’esclusione delle graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    La questione di legittimità costituzionale è rilevante e non manifestamente infondata.

    Ha costituito la base per la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro della questione per la possibile irragionevolezza intrinseca della disciplina e per la disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura.

  • art. 51 Cost.

    Parametro costituzionale indicato dal ricorrente nella censura di legittimità costituzionale.

  • art. 97 Cost.

    Parametro della questione per la possibile violazione della parità di trattamento nell’accesso alla pubblica amministrazione e del buon andamento.

  • art. 41 c.p.a.

    Il TAR lo ha richiamato per valutare la necessità di notificare il ricorso ai controinteressati, escludendola nel caso concreto perché i candidati già inseriti in graduatoria erano indifferenti all’esito.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Il criterio letterale impedisce al giudice di estendere la deroga a ipotesi non comprese nel chiaro tenore della disposizione.

Massime di principio

  • Quando una disciplina derogatoria alla norma taglia-idonei collega il beneficio sia all’anno di approvazione della graduatoria sia all’anno di indizione del concorso, la scelta di escludere graduatorie approvate successivamente, pur relative a concorsi banditi nello stesso periodo e secondo la medesima disciplina, può risultare irragionevole se la differenza dipende esclusivamente dai tempi organizzativi dell’amministrazione.
  • La data di approvazione della graduatoria, quando è indipendente dal candidato, dal suo merito e dalle caratteristiche della procedura, può costituire un criterio costituzionalmente problematico se produce trattamenti diversi tra concorrenti della medesima procedura concorsuale.
  • Il giudice non può ottenere mediante interpretazione sistematica o teleologica un’estensione della deroga incompatibile con il significato letterale della legge, perché ciò comporterebbe la creazione di una nuova norma anziché l’interpretazione di quella vigente.
  • La questione di legittimità costituzionale è rilevante nel giudizio cautelare quando il provvedimento cautelare abbia natura interinale e provvisoria e il potere cautelare del giudice non sia esaurito: la decisione definitiva sulla cautela può dipendere dall’esito dell’incidente di costituzionalità.
  • L’impugnazione di una graduatoria concorsuale non deve essere notificata ai candidati già inclusi quando il ricorrente chieda soltanto l’inserimento in una posizione deteriore rispetto a quelle già occupate, poiché tali soggetti non sono controinteressati effettivi e non subiscono un pregiudizio dall’accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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