Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1487/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento della lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi delle persone straniere per la sistematica violazione del termine per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998; nonché per la condanna dell’Amministrazione al ripristino della funzione amministrativa attribuita, attraverso tutte le azioni ritenute idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio.

Giustizia amministrativa202501347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaaltro

Atto impugnato: Disfunzione organizzativa consistente nella sistematica violazione del termine di sessanta giorni per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, con domanda di accertamento dell’inefficienza e di adozione di misure di ripristino della funzione amministrativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorso, promosso ai sensi del d.lgs. n. 198/2009, denuncia la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e degli interessi degli stranieri derivante dai ritardi sistematici della Questura nel rilascio e nel rinnovo dei permessi di soggiorno rispetto al termine previsto dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998. I ricorrenti chiedono l’accertamento dell’inefficienza dell’azione amministrativa e la condanna dell’amministrazione a ripristinare la funzione, mediante interventi idonei a rimuovere il disservizio in modo generale e sistematico. L’amministrazione contesta la sussistenza dei presupposti dell’azione, richiamando la complessità dell’attività, il carico di lavoro e le misure organizzative già adottate: assegnazione di personale, istituzione di un’unità organizzativa territoriale, convocazione per il fotosegnalamento entro venti giorni, libero accesso agli sportelli e disponibilità di mediatori linguistici. I ricorrenti hanno tuttavia dedotto che, nonostante il miglioramento della fase di convocazione, la durata complessiva dei procedimenti sarebbe ancora mediamente pari a circa sette mesi. Il TAR rileva quindi la necessità di verificare sia la persistenza della disfunzione sia l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR non definisce il merito e non decide le eccezioni preliminari sollevate dall’amministrazione. Dispone un approfondimento istruttorio, ritenendo necessario acquisire dati aggiornati e documentati sul funzionamento del servizio, anche per stabilire se il ricorso sia eventualmente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina al Ministero dell’Interno e alla Questura, ciascuno per quanto di competenza, di depositare entro novanta giorni una relazione sui passaggi del procedimento, sulle risorse umane e strumentali disponibili, sulle misure organizzative adottate, sui flussi delle domande e sui tempi medi di definizione, sui procedimenti pendenti oltre i termini indicati, sulle modalità di accesso e di convocazione, sugli effetti delle misure già adottate e sugli eventuali ulteriori margini di efficientamento. Il Ministero deve inoltre fornire dati comparativi a livello nazionale per verificare se il carico della Questura sia proporzionato alle risorse assegnate e se le criticità siano locali o riconducibili a problemi organizzativi generali. L’udienza di merito è rinviata al 10 febbraio 2027. È disposto l’oscuramento delle generalità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico

    La disposizione individua il termine entro il quale, in presenza dei requisiti, devono essere rilasciati, rinnovati o convertiti i permessi di soggiorno; la sua concreta osservanza costituisce oggetto dell’accertamento istruttorio sull’efficienza del servizio.

  • d.lgs. n. 198/2009

    Disciplina l’azione per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, consentendo l’accertamento dell’inefficienza relativa a funzioni pubbliche e l’ordine di rimozione della disfunzione nei limiti delle risorse disponibili.

  • art. 1, comma 1-bis, d.lgs. n. 198/2009

    Il giudice amministrativo deve tener conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione dell’amministrazione e, pur non potendo ingerirsi nel merito delle scelte amministrative o dettare modelli organizzativi vincolanti, può ordinare che l’amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, si riorganizzi in modo da adempiere agli obblighi legali di efficienza

    Il sindacato sull’inefficienza deve considerare le risorse concretamente disponibili; il giudice può imporre il rispetto degli obblighi legali di efficienza e una riorganizzazione nei limiti delle risorse, senza sostituirsi all’amministrazione nelle scelte organizzative di merito.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 198/2009

    Costituisce la base dell’ordine istruttorio rivolto all’amministrazione per fornire i chiarimenti e gli elementi necessari alla verifica dell’efficienza della funzione pubblica.

  • art. 4 d.lgs. n. 198/2009

    Rileva quale disposizione fondativa della domanda di accertamento dell’inefficienza dell’azione amministrativa; la persistenza della situazione denunciata deve essere verificata ai fini della decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nell’azione per l’efficienza dell’amministrazione, il giudice deve verificare la persistenza della disfunzione denunciata anche ai fini dell’eventuale sopravvenuta carenza di interesse e può disporre un’istruttoria aggiornata prima di decidere il merito.
  • Ai fini dell’accertamento dell’inefficienza, devono essere esaminati i tempi effettivi di definizione dei procedimenti, il numero delle pratiche pendenti e arretrate, le diverse fasi del procedimento e gli effetti concreti delle misure organizzative adottate.
  • Il giudice amministrativo, nel valutare l’inefficienza della funzione pubblica, deve considerare le risorse umane, strumentali e finanziarie concretamente disponibili e distinguere tra disfunzioni derivanti da scelte organizzative modificabili e criticità strutturali imputabili all’insufficienza delle risorse.
  • L’ordine giudiziale di rimozione dell’inefficienza può imporre all’amministrazione di riorganizzarsi nei limiti delle risorse disponibili, ma non può sostituire il giudice all’amministrazione nella scelta dello specifico modello organizzativo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAzione collettiva contro la PAIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.