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Ordinanza

Ordinanza n. 12189/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento ​a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0016663 del 06/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT35 - assistente ai servizi di supporto - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024-prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873) nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei non vincitori; b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT35 - assistente ai servizi di supporto - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873) nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei non vincitori; c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02/04/2026 avente ad oggetto “LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024”; d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all’applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all’esito della selezione pubblica.​

Giustizia amministrativa202604690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e decreto di approvazione della graduatoria del profilo FT35, nella parte in cui hanno applicato il limite del 20% degli idonei, nonché nota ministeriale di chiarimento

Esito

RIMESSIONE

La controversia

I ricorrenti hanno partecipato al concorso del Ministero della Difesa per il profilo FT35, relativo a 100 posti, superando l'unica prova scritta con un punteggio pari o superiore a 21/30. Hanno contestato la loro mancata inclusione tra gli idonei, deducendo, con i primi quattro motivi, l'erronea applicazione dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025. Secondo la loro tesi, la deroga al limite del 20% previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001 avrebbe dovuto applicarsi anche ai concorsi banditi nel 2024 le cui graduatorie fossero state approvate nel 2026, così da evitare una disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura concorsuale, le cui graduatorie relative a diversi profili erano state approvate nel 2025 o nel 2026. Con il quinto motivo hanno prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede un criterio uniforme di applicazione della deroga all'interno della medesima procedura concorsuale. È stata inoltre proposta domanda cautelare. Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso senza notificazione ai candidati già inseriti in graduatoria, reputandoli indifferenti all'esito, poiché i ricorrenti aspiravano soltanto all'inserimento in posizione successiva rispetto agli attuali vincitori e idonei.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse applicato correttamente, secondo il dato normativo vigente, il limite del 20%, poiché il concorso era stato bandito nel 2024, successivamente all'entrata in vigore della disciplina che aveva introdotto il meccanismo della c.d. taglia-idonei. Ha tuttavia ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, nella parte in cui esclude dalla deroga le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024. Il Collegio ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, poiché il tenore letterale della norma individua tassativamente le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e i concorsi banditi nel 2025, senza ricomprendere i concorsi banditi nel 2024 e conclusi nel 2026. La questione è stata ritenuta rilevante perché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità comporterebbe l'estensione della deroga e l'inclusione dei ricorrenti tra gli idonei; la rilevanza non è venuta meno per effetto della precedente tutela cautelare interinale, in quanto il potere cautelare del TAR non era esaurito. Quanto alla non manifesta infondatezza, il TAR ha individuato due profili: l'intrinseca irragionevolezza della disciplina, che utilizza come criterio selettivo la data di approvazione della graduatoria, elemento casuale e dipendente dai tempi organizzativi dell'Amministrazione, anziché la data di indizione della procedura; e la disparità di trattamento tra candidati della stessa procedura concorsuale, determinata dalla diversa data di approvazione delle graduatorie dei vari profili, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Il giudizio cautelare e ogni decisione sul petitum e sulle spese sono stati riservati. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Nei concorsi pubblici (...) sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

    La disposizione introduce il limite numerico degli idonei nei concorsi pubblici, applicabile alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 75/2023.

  • art. 28-ter d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023

    Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

    La disciplina del limite del 20% si applica ai concorsi banditi dopo il 17 agosto 2023.

  • art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025

    Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

    La norma prevede una deroga al limite del 20% per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; il TAR dubita della sua legittimità costituzionale nella parte in cui non include le graduatorie approvate nel 2026 relative a concorsi banditi nel 2024.

  • art. 23 l. n. 87/1953

    Il giudice (...) qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (...) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

    La questione è stata rimessa alla Corte costituzionale perché rilevante e non manifestamente infondata; il giudizio è stato sospeso.

  • art. 3 Cost.

    Il TAR ravvisa un possibile contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, poiché la disciplina differenzia candidati in situazioni sostanzialmente identiche sulla base della casuale data di approvazione della graduatoria.

  • art. 97 Cost.

    Il TAR ravvisa un possibile contrasto con il principio di buon andamento e con la parità di trattamento nell'accesso ai pubblici uffici, per la differenziazione interna a una medesima procedura concorsuale.

  • art. 51 Cost.

    La disposizione è stata indicata dai ricorrenti tra i parametri costituzionali invocati, ma l'ordinanza sviluppa specificamente i dubbi riferiti agli artt. 3 e 97 Cost.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.

    Il dato letterale impedisce al giudice di estendere la deroga ai concorsi banditi nel 2024 con graduatorie approvate nel 2026, perché tale estensione creerebbe una nuova norma.

  • art. 41 c.p.a.

    Il ricorso è stato ritenuto ammissibile senza notificazione ai candidati già inseriti in graduatoria, non qualificabili come controinteressati effettivi poiché non avrebbero subito un pregiudizio dall'inserimento dei ricorrenti in posizione deteriore.

Massime di principio

  • Una disciplina che deroghi al limite legale degli idonei nei concorsi pubblici deve essere applicata secondo il suo chiaro tenore letterale; il giudice non può estenderne l'ambito temporale a ipotesi non previste quando ciò comporterebbe la creazione di una nuova norma.
  • È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una norma che, nell'ambito di una disciplina derogatoria al limite degli idonei, differenzi candidati della medesima procedura concorsuale in base alla diversa data di approvazione delle graduatorie relative ai singoli profili, quando tale data dipenda esclusivamente dai tempi organizzativi dell'Amministrazione e sia imprevedibile per i candidati.
  • Il criterio della data di approvazione della graduatoria può risultare irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., se non è coerente con la finalità perseguita dalla disciplina derogatoria e produce l'effetto di assoggettare a regimi diversi procedure concorsuali bandite nello stesso periodo, includendo eventualmente concorsi banditi dopo l'introduzione della deroga ed escludendo concorsi anteriori conclusi successivamente.
  • La questione di legittimità costituzionale sollevata in sede cautelare conserva rilevanza quando la misura cautelare sia stata concessa soltanto in via interinale e provvisoria, nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità, poiché il potere cautelare del giudice non è ancora esaurito.
  • Quando l'impugnazione della graduatoria mira esclusivamente all'inserimento dei ricorrenti in posizione successiva rispetto ai vincitori e agli idonei già inclusi, questi ultimi non sono controinteressati effettivi, perché l'accoglimento del ricorso non arrecherebbe loro un pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

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