Ordinanza n. 12190/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0014176 del 26/02/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT50 - assistente tecnico artificiere - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT50 - assistente tecnico artificiere - nell’ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell’area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all’art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei; c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02 /04/2026, avente ad oggetto “LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024”; d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all’applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all’esito della selezione pubblica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per 15 posti nel profilo FT50, nella parte in cui ha limitato al 20% gli idonei non vincitori, nonché nota ministeriale di chiarimento sull’applicazione della norma c.d. taglia-idonei
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno superato l’unica prova scritta del concorso, conseguendo almeno 21/30, ma non sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei perché il Ministero ha applicato il limite del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs. n. 165/2001. Hanno sostenuto che la deroga introdotta dall’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, dovesse essere interpretata estensivamente, in via sistematica e teleologica, anche per i concorsi banditi nel 2024 ma con graduatorie approvate nel 2026. In subordine, hanno prospettato l’illegittimità costituzionale della disciplina, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché la data di approvazione della graduatoria, dipendente dai tempi organizzativi dell’amministrazione e imprevedibile per i candidati, può determinare un trattamento diverso tra partecipanti alla medesima procedura concorsuale. È stata inoltre proposta domanda cautelare, in ragione del rischio di scorrimento della graduatoria e di indizione di nuovi concorsi per i medesimi profili.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso senza notificazione ai candidati già inseriti in graduatoria, poiché l’eventuale inserimento dei ricorrenti in posizione deteriore non avrebbe arrecato loro pregiudizio. Ha rilevato che l’amministrazione aveva applicato correttamente, sulla base del dato legislativo vigente e del bando del 2024, il limite del 20%, non essendo possibile estendere in via interpretativa la deroga alle graduatorie approvate nel 2026 contro il chiaro tenore letterale dell’art. 4, comma 9, del d.l. n. 25/2025. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui esclude dalla deroga le graduatorie approvate nel 2026. Il dubbio riguarda, da un lato, l’intrinseca irragionevolezza della scelta di utilizzare la data di approvazione della graduatoria quale criterio delimitativo, anziché la data di indizione della procedura; dall’altro, la disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura concorsuale, determinata da tempi amministrativi casuali e non imputabili ai concorrenti, in possibile violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Il giudice ha escluso la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché essa comporterebbe la creazione di una nuova norma in contrasto con il significato letterale della disposizione. Ha quindi sospeso il giudizio cautelare e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, riservando alla decisione definitiva sull’incidente di costituzionalità ogni pronuncia sulla domanda cautelare e sulle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
Nei concorsi pubblici [...] sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.
La disposizione introduce il limite ordinario del 20% degli idonei non vincitori e consente lo scorrimento entro tale limite nei casi previsti dalla legge.
art. 28-ter d.l. n. 75/2023, convertito dalla l. n. 112/2023
Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il limite del 20% si applica ai concorsi banditi successivamente al 17 agosto 2023.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025
Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La deroga al limite del 20% opera, secondo il dato letterale, per le graduatorie approvate nel 2024 o nel 2025 e per i concorsi banditi nel 2025; non è estensibile in via interpretativa ai concorsi banditi nel 2024 con graduatoria approvata nel 2026.
art. 12 Preleggi
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.
L’interpretazione sistematica e teleologica non può spingersi fino a creare una disciplina nuova in contrasto con il significato letterale della norma.
art. 23 l. n. 87/1953
La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante e non manifestamente infondata.
La questione è rilevante perché dalla sua soluzione dipende la decisione del giudizio e della domanda cautelare, e non manifestamente infondata per i dubbi di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento.
art. 3 Cost.
È parametro del dubbio di costituzionalità per la possibile irragionevolezza intrinseca della delimitazione temporale della deroga e per la disparità di trattamento tra concorrenti in situazioni sostanzialmente identiche.
art. 97 Cost.
È parametro del dubbio di costituzionalità poiché la disciplina può compromettere la parità di trattamento nell’accesso alla pubblica amministrazione e collegare l’esito a tempi organizzativi dell’amministrazione.
art. 41 c.p.a.
Non imponeva la notificazione del ricorso ai candidati già inseriti nella graduatoria, ritenuti indifferenti all’esito perché i ricorrenti aspiravano soltanto all’inserimento in posizione successiva.
Massime di principio
- Quando una disposizione derogatoria al limite degli idonei nei concorsi individua espressamente le graduatorie approvate in determinati anni e i concorsi banditi in un determinato anno, il giudice non può estenderne l’ambito applicativo a ulteriori ipotesi mediante interpretazione sistematica o teleologica se ciò contrasta con il significato letterale della legge.
- È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di una disciplina che assoggetti a regimi diversi candidati partecipanti alla medesima procedura concorsuale sulla base della sola data di approvazione della graduatoria, quando tale data dipenda dai tempi organizzativi dell’amministrazione, sia imprevedibile per i candidati e non abbia collegamento con il merito, le caratteristiche del concorso o la posizione dei partecipanti.
- Una disciplina transitoria o derogatoria può risultare irragionevole ai sensi dell’art. 3 Cost. quando il criterio temporale prescelto sia incoerente con la finalità normativa dichiarata o ricavabile, consentendo il beneficio a procedure bandite successivamente e negandolo a procedure bandite anteriormente ma concluse in un momento successivo per ragioni organizzative.
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale non sono controinteressati effettivi i candidati già inseriti che non subirebbero alcun pregiudizio dall’inserimento del ricorrente in una posizione successiva alla loro; in tale ipotesi non è necessaria la notificazione del ricorso nei loro confronti.
- L’accoglimento interinale e provvisorio della domanda cautelare non esaurisce il potere cautelare del giudice quando la misura sia stata adottata nelle more della decisione della Corte costituzionale e con riserva della decisione definitiva all’esito dell’incidente di costituzionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 1487/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 291/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3705/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 3706/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12189/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 3 lug 2026Ordinanza n. 12192/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →