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Ordinanza

Ordinanza n. 3705/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previa sospensione dell’efficacia, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato; - della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata; - nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo; - per quanto occorrer possa, della precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025, non notificata; - dei verbali n. 1 dell’11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell’11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell’11.06.2025, non notificati; - della nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alleghe Funivie S.p.a. il 12/6/2026: previa sospensione dell’efficacia - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, prot. n. 267769, del 27.11.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato - della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata; - nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo, e dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo; - per quanto occorrer possa, della precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025, non notificata; - dei verbali n. 1 dell’11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025 n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell’11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025 della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Alleghe Funivie S.p.a. di cui alla seduta n. 13/81 del 28.05.2025 contenuta nel verbale n. 4 dell’11.06.2025, non notificati; - della nota prot. 258768 del 05.11.2025 del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della graduatoria alla stessa allegata, non notificati; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto. ed ora, in forza dei presenti motivi aggiunti, anche: - del verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e della graduatoria allo stesso allegato non notificati e “conosciuti” in data 07.04.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale S.p.a. il 29/6/2026: a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380).

Giustizia amministrativa202606338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e decreto di concessione e impegno dei contributi destinati agli interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché gli atti di valutazione e sorteggio presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento, il decreto ministeriale di concessione e impegno delle risorse, gli atti relativi al sorteggio utilizzato per la formazione della graduatoria, i verbali della commissione di valutazione e la propria scheda valutativa. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il verbale della seduta pubblica di sorteggio e la graduatoria allegata, conosciuti successivamente. La ricorrente sostiene, in particolare, di avere diritto a un maggior punteggio per i criteri di valutazione A e B, pari complessivamente a 90 punti, oltre ad almeno 4 punti per i criteri premiali; ove tali punteggi fossero riconosciuti, essa risulterebbe collocata al primo posto, superando l’attuale prima classificata, che ha ottenuto 90 punti. È stato proposto anche ricorso incidentale da una società ammessa alla procedura, diretto contro la graduatoria e il decreto di approvazione della stessa. Il giudice ha rilevato la necessità di un approfondimento nel merito e l’omessa evocazione in giudizio di tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, individuati quali controinteressati in ragione della possibile incidenza dell’accoglimento del ricorso sulla loro posizione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure relative alla valutazione delle domande, alla graduatoria, al sorteggio e alla concessione dei contributi, ritenendo che tali questioni necessitino di un meditato approfondimento nella sede di merito. Ha tuttavia ritenuto adeguata la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 22 dicembre 2026. Ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi a contributo per il settore Alpi, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in ragione del loro numero. La ricorrente dovrà pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del Turismo un avviso contenente gli estremi del giudizio e degli atti impugnati, l’individuazione dei controinteressati, una sintesi dei motivi e delle domande e il contenuto dell’ordinanza, entro trenta giorni dalla comunicazione; entro i successivi cinque giorni dovrà depositare la prova della pubblicazione, che dovrà restare online fino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare con priorità l’udienza di merito, invece di definire immediatamente la domanda cautelare nel merito.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio quando la decisione può incidere sulle loro posizioni.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    In presenza di un numero consistente di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    La notificazione per pubblici proclami può essere effettuata secondo le modalità stabilite dal giudice, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in una domanda cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, ma l’interesse del ricorrente può essere adeguatamente tutelato dalla rapida definizione del merito, il giudice può applicare l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare sollecitamente l’udienza pubblica, senza pronunciarsi immediatamente sulla fondatezza delle censure.
  • Nei giudizi aventi a oggetto una graduatoria per l’attribuzione di contributi pubblici, sono controinteressati tutti i soggetti ammessi al finanziamento la cui posizione potrebbe essere pregiudicata dall’eventuale riconoscimento al ricorrente di un punteggio maggiore e dalla sua collocazione in posizione utile.
  • Quando i controinteressati da evocare in giudizio sono numerosi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo un avviso idoneo a rendere conoscibili il giudizio, gli atti impugnati, le domande, i motivi e il contenuto della decisione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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