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Ordinanza

Ordinanza n. 3706/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: - del provvedimento prot. n.0024926 del 21 maggio 2026, avente ad oggetto l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per la concessione di contributi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 – anno 2025, II sessione, adottato in data 21 maggio 2026; - della comunicazione ex art. 10-bis prot. n 0016811 emessa dal Ministero della Cultura in data 3 aprile 2026; - nonché per quanto occorrer possa, di tutti gli atti connessi, presupposti e, in particolare, del Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2025; - nonché di tutti agli atti connessi, presupposti, consequenziali, anche non conosciuti; e per la conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a riammettere la Ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed assumere ogni conseguente atto della procedura concorsuale.

Giustizia amministrativa202606347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per la concessione di contributi alla scrittura, allo sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per contributi pubblici, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti connessi, chiedendo anche la riammissione, eventualmente con riserva, alla procedura. L’esclusione era fondata sulla sottoscrizione della domanda mediante firma elettronica avanzata, anziché mediante firma elettronica qualificata, come richiesto dal bando. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti impugnati, contestando implicitamente la legittimità della mancata ammissione al soccorso istruttorio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che non era contestata la riconducibilità della sottoscrizione alla firma elettronica avanzata e che il bando richiedeva una firma elettronica qualificata. In ragione della natura del procedimento di erogazione di contributi pubblici, il Collegio ha ritenuto non prima facie censurabile la decisione di non ammettere la ricorrente al soccorso istruttorio, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2024, n. 9734. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso l’irreparabilità del pregiudizio dedotto, trattandosi di un danno economico suscettibile di ristoro per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 220/2016

    La procedura selettiva riguardava la concessione di contributi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi adottata dal Ministero della Cultura è stata impugnata insieme al provvedimento finale di esclusione.

  • art. 55 c.p.a.

    È la disposizione processuale posta a fondamento della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per l’erogazione di contributi pubblici, quando il bando richiede una firma elettronica qualificata e la domanda è sottoscritta con una firma elettronica avanzata, la mancata ammissione al soccorso istruttorio non è prima facie censurabile, salva la diversa valutazione propria del giudizio di merito.
  • Il requisito cautelare del periculum in mora difetta, di regola, quando il pregiudizio allegato è esclusivamente economico e risulta suscettibile di ristoro per equivalente, salvo che siano dimostrate specifiche ragioni di irreparabilità.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSoccorso istruttorio

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