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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di esclusione emesso dal Comune di Verbania relativamente alla gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di sfalcio strade ed aree pertinenziali anno 2006 relativamente al Lotto n. 3 (CIG BB09DB1661); - del provvedimento di aggiudicazione, emesso con determina dirigenziale n. 1009 del 10 giungo 2026 con il quale il suddetto appalto di cui al Lotto n. 3 (CIG BB09DB1661) è stato affidato alla NATURCOOP Società Cooperativa Sociale Onlus; - di tutti gli atri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara e aggiudicazione del Lotto n. 3 del servizio di sfalcio strade e aree pertinenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento del servizio di sfalcio dei bordi stradali e delle aree limitrofe, nonché l'aggiudicazione del lotto a una cooperativa sociale, chiedendo la sospensione cautelare degli atti. L'esclusione era motivata dalla ritenuta irregolarità rispetto alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità. Il ricorrente ha contestato il calcolo della quota di riserva, sostenendo che alcuni lavoratori non dovessero essere computati e prospettando l'esistenza di ulteriori esclusioni dalla base di calcolo. Ha inoltre dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata aggiudicazione del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che l'impresa aveva dichiarato di avere 172 dipendenti, di cui soltanto 4 con disabilità, mentre dalla visura camerale risultavano 177 addetti al 31 dicembre 2025. Anche assumendo il dato più favorevole di 172 dipendenti, l'impresa avrebbe dovuto avere 12 lavoratori con disabilità, in applicazione della quota del 7 per cento prevista per i datori con più di 50 dipendenti. Il ricorrente, sul quale gravava l'onere di dimostrare l'esatto numero dei dipendenti rilevanti al termine per la presentazione delle offerte, non ha fornito elementi concreti per individuare la base di computo né per dimostrare l'applicabilità delle esclusioni prospettate. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della regolarità alla data di scadenza dell'offerta, la richiesta di inserimento di una lavoratrice presentata successivamente. Quanto al periculum, il TAR ha osservato che il pregiudizio economico derivante dalla mancata aggiudicazione può essere tutelato per equivalente o, ricorrendone i presupposti, mediante subentro. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 27 gennaio 2027, come indicato nella motivazione e nel dispositivo, che reca tuttavia la diversa data del 27 gennaio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 12 marzo 1999, n. 68

    i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti e un’unità se occupano da 15 a 35 dipendenti

    La quota del 7 per cento si applica ai datori di lavoro con più di 50 dipendenti; nel caso esaminato, anche assumendo il numero di dipendenti più favorevole al ricorrente, risultava necessaria la presenza di 12 lavoratori con disabilità.

  • art. 17 l. 12 marzo 1999, n. 68

    Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione

    La dichiarazione preventiva di regolarità è necessaria per partecipare alle gare pubbliche e la sua mancanza o non veridicità comporta l'esclusione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, l'impresa concorrente deve dimostrare, con riferimento alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, l'esatto numero dei dipendenti rilevanti ai fini della quota di riserva prevista dalla disciplina sul collocamento mirato; non è sufficiente prospettare genericamente l'esistenza di categorie escluse dal computo senza fornire elementi concreti di calcolo.
  • Ai sensi degli artt. 3 e 17 della legge n. 68/1999, un'impresa con più di 50 dipendenti deve rispettare la quota del 7 per cento di lavoratori con disabilità e presentare la dichiarazione di regolarità richiesta dalla legge, a pena di esclusione dalla gara.
  • Ai fini della verifica della regolarità rispetto alla quota di riserva, gli adempimenti o le richieste di inserimento lavorativo successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta non possono sanare la situazione esistente a tale data.
  • La mancata aggiudicazione di un appalto, quale pregiudizio economico, non dimostra di per sé il periculum in mora quando il danno sia suscettibile di tutela per equivalente o, ove ne ricorrano i presupposti, mediante subentro.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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