Cassazione Civile, Ordinanza n. 33764/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto in difetto dell'accordo tra le parti processuali necessario per il ricorso diretto avverso la decisione di primo grado. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, davanti alla giustizia tributaria di primo grado, vari atti impositivi emessi nei confronti di una società e notificati ai legali rappresentanti e a lui personalmente come asserito amministratore di fatto; ha inoltre contestato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con il quale erano stati disconosciuti costi derivanti da fatture emesse da una società ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, era stata recuperata l'IVA indebitamente detratta, era stato rideterminato il reddito da lavoro autonomo e erano state accertate maggiori ritenute ai fini del modello 770. La sentenza di primo grado aveva dichiarato inammissibile uno dei ricorsi riuniti e rigettato gli altri. In cassazione il contribuente ha proposto sette motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico; emerge però che la Corte ha deciso sulla preliminare ammissibilità del ricorso diretto avverso la sentenza di primo grado, rilevando l'assenza di accordo tra le parti richiesto dall'art. 62, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Norme richiamate
art. 62, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
assenza di accordo tra le parti processuali per la proposizione diretta del ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado
il ricorso diretto per cassazione contro la sentenza di primo grado nel processo tributario è inammissibile se manca l'accordo tra le parti richiesto dalla norma.
nel procedimento accelerato, la conferma della proposta di definizione del giudizio in caso di inammissibilità consente di applicare le conseguenze in tema di responsabilità aggravata previste dall'art. 96 c.p.c.
la Corte ha ritenuto di dover liquidare un'ulteriore somma a carico della parte soccombente, applicando la responsabilità aggravata come conseguenza dell'inammissibilità confermata.
la Corte ha disposto il pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende quale conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
è richiamato nel fatto come base del disconoscimento dei costi relativi a fatture ritenute inerenti a operazioni oggettivamente inesistenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza di primo grado è ammissibile solo se vi è l'accordo tra le parti processuali previsto dall'art. 62, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992.
- La mancanza dell'accordo per il ricorso diretto determina l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalle censure di merito eventualmente formulate.
- Nella definizione accelerata del giudizio, la conferma della proposta di inammissibilità può integrare una valutazione tipica di abuso del processo e legittimare la condanna alle somme aggiuntive previste dall'art. 96 c.p.c.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta anche la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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