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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18062/2021 del 24/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria notificata nel 2009 sugli immobili di Palumbo; il resistente aveva eccepito carenza di legittimazione passiva e violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73. Equitalia, incorporante Equitalia Esatri, contestava invece la giurisdizione della giustizia ordinaria rispetto a ruoli per crediti non tributari. In primo grado la CTP di Milano accolse il ricorso di Palumbo dichiarando illegittime le iscrizioni ipotecarie. In appello la CTR Lombardia dichiarò l'inammissibilita dell'appello proposto da Equitalia per mancata specificita dei motivi ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92. Equitalia propose ricorso per cassazione con cinque motivi (omessa pronuncia su motivi di appello ex art. 112 c.p.c.; omessa illustrazione delle censure; contestazione della giurisdizione in relazione a crediti non tributari; mancato esame di eccezioni di tardivita e della documentazione sulla regolarita delle notifiche; mancato esame degli avvisi di ricevimento delle cartelle), sostenendo che la CTR non aveva esaminato in modo dovuto le questioni sollevate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto che la decisione della CTR si fondasse unicamente sulla dichiarazione di inammissibilita dell'appello per difetto di specificita ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/92, circostanza questa non impugnata da Equitalia davanti alla Corte di cassazione. Poiche la CTR ha esaminato i motivi solo ad abundantiam, tali esami sono ininfluenti ai fini della decisione. Conseguentemente la sentenza impugnata è passata in giudicato. Equitalia è stata condannata alla refusione delle spese di giudizio (liquidate in euro 8.000,00 oltre oneri) e al pagamento degli esborsi; rilevato altresì l'obbligo eventuale di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/92

    Impone il principio di specificita dell'impugnazione in appello: il mancato rispetto di tale requisito può determinare l'inammissibilita dell'appello. Nella vicenda la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello di Equitalia per carenza di specificita.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'obbligo del giudice di esaminare le questioni dedotte; tuttavia, quando la decisione è fondata sull'inammissibilita di una domanda o di un motivo, l'eventuale esame meramente ad abundantiam del merito è ininfluente e non sottrae la decisione a efficacia di giudicato se l'inammissibilita non è stata impugnata.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/73

    Norma richiamata dal resistente nell'eccezione di illegittimita dell'iscrizione ipotecaria e relativa alla procedura di riscossione forzata; richiede verifiche sulla regolarita formale degli atti di riscossione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/73

    Riguarda gli adempimenti relativi alle notifiche degli atti connessi alla riscossione; nella decisione era contestato il mancato esame, in appello, della documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle che avevano fondato l'iscrizione ipotecaria.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/73

    Citato in relazione all'onere probatorio e alle modalita processuali di contestazione degli atti di riscossione; invocato dalla ricorrente per sostenere che la CTR non avrebbe valutato correttamente la documentazione.

  • artt. 2697 e ss. c.c.

    Norme sul principio di prova e sull'onere della prova; richiamate dalla concessionaria per sostenere che aveva depositato la prova delle notifiche e della regolarita degli atti, prova che la CTR non avrebbe valutato.

  • art. 36 e art. 61 d.lgs. n. 546/92 e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamate dalla ricorrente per sostenere che la sentenza di appello sarebbe nulla per mancata illustrazione delle censure; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che tali censure non colpivano la ratio decidendi (l'inammissibilita) e pertanto non erano decisive.

  • art. 1 e art. 19, comma 1, lett. e) bis, del d.lgs. n. 546/1973

    Norme citate dalla ricorrente in relazione alla competenza del giudice tributario e ai limiti della giurisdizione in caso di crediti non tributari che fondano l'iscrizione ipotecaria; la questione della natura tributaria/non tributaria dei crediti può incidere sulla giurisdizione ma non è stata ritenuta decisiva dalla CTR in ordine all'inammissibilita dell'appello.

  • art. 360 c.p.c. (come richiamato, nn. 1 e 4)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa pronuncia); Equitalia ha invocato tali rimedi ma la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la questione centrale era l'assenza di impugnazione dell'inammissibilita dell'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata nella sentenza per rilevare l'eventuale obbligo di versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se un giudice d'appello dichiara l'appello inammissibile per mancata specificita ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/92, la parte che impugna in cassazione deve specificamente censurare tale dichiarazione; non vale impugnare solo gli eventuali passaggi meramente 'ad abundantiam' sul merito.
  • Quando la decisione di secondo grado si fonda esclusivamente su una ragione formale (es. inammissibilita), gli esami del merito effettuati comunque dal giudice sono giuridicamente ininfluenti; per ottenere tutela occorre impugnare la ragione formale alla base della decisione.
  • In materia di iscrizioni ipotecarie derivanti da cartelle esattoriali è fondamentale produrre e valorizzare tempestivamente la prova della regolare notifica e della tempestivita dell'impugnazione (avvisi di ricevimento, attestazioni), e contestualmente porre con precisione le questioni di giurisdizione se vi sono crediti misti tributari/non tributari.
  • L'onere della specificazione dei motivi di appello è stringente: in assenza di motivi chiari e distinti l'appello può essere dichiarato inammissibile; le censure generiche o la semplice ribadizione delle difese di primo grado non sono sufficienti.
  • Per evitare il passaggio in giudicato sfavorevole, la parte soccombente in secondo grado dovrebbe valutare se e come impugnare la declaratoria di inammissibilita piuttosto che limitarsi a contestare i rilievi di merito contenuti nella sentenza.

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