Cassazione Civile, Sentenza n. 18061/2021 del 24/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (art. 77 d.p.r. n. 602/73) riferita a una delle cartelle di pagamento (IVA importazioni, €3.664.770,92), per nullità della notifica della cartella prodromica e per difetto di motivazione della comunicazione (violazione art. 7 L. n. 212/2000). Questioni processuali connesse: eccezione di pregiudizialità per giudizio pendente su stessa cartella (richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c./art. 39 d.lgs. 546/92) e contestazione della regolarità delle notifiche ex art. 60 d.p.r. 600/73 vs art. 140 c.p.c.; contestazione della definitività della pretesa per mancata impugnazione di intimazioni pregresse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva escluso la sospensione del processo e aveva ritenuto illegittima la notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 60 d.p.r. 600/73 senza il necessario svolgimento delle ricerche nel comune e senza il corretto utilizzo dello schema di cui all'art. 140 c.p.c. (alla luce della distinzione tra "irreperibilità relativa" e "irreperibilità assoluta"). La Corte ha inoltre respinto le censure sulla presunta insindacabilità dell'iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione e ha confermato che il contribuente può impugnare l'atto successivo anche se non aveva impugnato un atto prodromico (facoltà, non onere). Condanna della ricorrente alle spese processuali (liquidate in €18.000,00 + €200,00 e oneri), e annotazione circa eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
art. 77 d.p.r. n. 602/73
Disciplina la comunicazione di iscrizione ipotecaria; la Corte affronta questioni di motivazione dell'atto e conferma che la comunicazione può essere sindacata se priva della motivazione richiesta dalla giurisprudenza, trattandosi di atto che incide sul patrimonio del contribuente
art. 60 d.p.r. n. 600/73
Prevede la procedura semplificata per la notifica degli atti tributari quando il destinatario sia sconosciuto all'indirizzo; la Corte afferma che non può essere usata come mera attestazione di irreperibilità se non risultano svolte le ricerche nel comune per accertare l'eventuale semplice mutamento di indirizzo
art. 140 c.p.c.
Ricorre quando il destinatario è conosciuto ma temporaneamente assente (irreperibilità relativa): richiede deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso e l'invio di raccomandata informativa; la Corte ribadisce che tale rito si applica se non è provata l'irreperibilità assoluta
art. 295 c.p.c.
Regola la sospensione per decisione su questione pregiudiziale; la Corte precisa che la sospensione opera solo se sussiste oggettiva pregiudizialità fra questioni diverse e antecedenti, non in caso di identità della questione devoluta al medesimo giudice
art. 39 d.lgs. n. 546/92
"la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui decisione dipende la decisione della causa"
Norma aggiornata che limita la sospensione nel processo tributario a ipotesi concrete di pregiudizialità tra commissioni tributarie; la Corte richiama l'entrata in vigore dal 1/1/2016 e ne delimita l'ambito applicativo
art. 7 L. n. 212/2000
Principio del buon andamento e dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte considera rilevante il difetto motivazionale degli atti che incidono sul patrimonio del contribuente
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Elenca tassativamente gli atti impugnabili in primo grado, ma la Corte ricorda che tale elencazione non preclude la facoltà del contribuente di impugnare atti successivi che esplicitino la pretesa tributaria
art. 13 d.p.r. n. 115/2002 (comma 1 quater)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- La sospensione del processo per pregiudizialità (art. 295 c.p.c.) si applica solo quando la questione pregiudiziale è oggettivamente distinta e antecedente; se le cause vertono sulla medesima questione il giudice chiamato a decidere conserva il potere di pronunciarsi e la sospensione non è automatica.
- Nel contenzioso tributario la Commissione tributaria può disporre la sospensione nei casi previsti dall'art. 39 d.lgs. 546/92 (come modificato), ma tale potere è circoscritto e non travolge l'obbligo del giudice tributario di proseguire nella definizione della controversia quando le questioni sono identiche o devono essere decise dallo stesso giudice.
- Per la notifica degli atti tributari è fondamentale distinguere tra "irreperibilità relativa" (destinatario conosciuto ma temporaneamente assente) e "irreperibilità assoluta" (destinatario non più presente nel comune): l'ufficiale deve effettuare ricerche nel comune del domicilio fiscale prima di optare per il rito semplificato ex art. 60 d.p.r. 600/73; in mancanza di tali ricerche la notifica può essere nulla.
- La dicitura sulla relata o sull'avviso postale indicante "sconosciuto all'indirizzo" non è di per sé sufficiente a legittimare la procedura semplificata se non è chiaro che sussista l'irreperibilità assoluta; l'uso improprio dell'art. 60 può determinare la nullità della notifica e dunque l'illegittimità degli atti successivi (es. iscrizione ipotecaria).
- L'impugnazione di un atto prodromico (es. intimazione) è facoltativa: la mancata impugnazione non preclude l'impugnazione dell'atto successivo che ripropone o concreta la pretesa tributaria (quindi il contribuente può contestare l'iscrizione ipotecaria anche se non aveva impugnato un precedente avviso).
- Gli atti che incidono sul patrimonio del contribuente richiedono adeguata motivazione; la Corte è disponibile a sindacare la regolarità formale e sostanziale delle comunicazioni di misure conservative (es. iscrizione ipotecaria), specie se mancante motivazione richiesta dalla giurisprudenza.
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