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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17985/2021 del 23/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Ministero)

La controversia

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza n. 131 depositata il 3 dicembre 2020, aveva assolto un magistrato dagli addebiti disciplinari, ritenendo il fatto di scarsa rilevanza ai sensi dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006. Al magistrato, giudice penale presso il Tribunale di Patti, era contestato di avere omesso di vigilare sulla scadenza dei termini della custodia cautelare di un imputato, così consentendo che la privazione della libertà personale proseguisse dal 20 febbraio 2014 al 21 settembre 2015, per 578 giorni oltre il termine di fase, in violazione degli artt. 303 e 306 c.p.p. L’imputato era stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 423 c.p.; la misura carceraria era stata sostituita il 31 maggio 2013 con gli arresti domiciliari presso un centro di accoglienza. La Sezione disciplinare aveva ravvisato gli illeciti previsti dall’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109/2006, ma aveva applicato l’esimente della scarsa rilevanza, valorizzando le disfunzioni della cancelleria, l’affidamento del magistrato sul suo corretto operato, la professionalità del magistrato, l’assenza di pregiudizi riferiti dall’interessato e i benefici da lui dichiarati di avere tratto dalla permanenza nella struttura. Il Ministero ha proposto ricorso con un motivo complesso, sostenendo che l’esimente fosse stata applicata nonostante la protratta privazione della libertà, l’obbligo di vigilanza gravante sul magistrato e l’insufficienza degli elementi addotti per ritenere il fatto scarsamente rilevante. Il magistrato ha proposto ricorso successivo articolato in cinque motivi: i primi quattro censuravano l’accertamento della negligenza inescusabile, lamentando carenze organizzative della cancelleria, mancata disponibilità della scheda di controllo, affidamento ragionevole sul personale, assenza di nesso causale tra l’omessa annotazione e il ritardo e omessa valutazione di circostanze favorevoli; il quinto contestava la sussistenza del danno ingiusto, considerata l’assenza di conseguenze pregiudizievoli lamentate dall’interessato e la sua mancata richiesta di revoca della misura.

La decisione

La Corte ha respinto tutti e cinque i motivi del ricorso successivo del magistrato. Ha ribadito che la grave violazione dei termini di custodia cautelare può integrare gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109/2006; l’obbligo di controllo sulla permanenza delle condizioni legali della detenzione grava sul magistrato e non è escluso dalle carenze organizzative dell’ufficio, dall’omessa consegna o annotazione della scheda, dal ritardo della cancelleria o dalla mancata trasmissione del fascicolo. Ha inoltre ritenuto che il danno ingiusto consista nella protrazione della privazione della libertà oltre il termine legale e non richieda un ulteriore pregiudizio patrimoniale, una domanda di riparazione o la percezione soggettiva del danno da parte dell’interessato; la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari non elimina tale ingiustizia. La Corte ha invece accolto il ricorso principale del Ministero. Ha chiarito che l’art. 3-bis richiede una valutazione globale e concreta della condotta e dell’offesa arrecata, senza automatismi per il solo fatto che si tratti di ritardata scarcerazione, ma ha rilevato un errore di impostazione giuridica nella decisione impugnata: la concomitante negligenza della cancelleria, le qualità professionali del magistrato, l’assenza di iniziative dell’interessato e i benefici da questi dichiarati non bastavano, da soli, a qualificare come di scarsa rilevanza una privazione della libertà protratta per 578 giorni, senza adeguata considerazione della lesione del bene tutelato e dei doveri di vigilanza del magistrato. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM, in diversa composizione, per un nuovo esame secondo tali indicazioni e anche per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109/2006

    Elemento soggettivo della condotta è la colpa, declinata quale mancata conoscenza o disattenzione per l’omissione delle necessarie cure e cautele, le quali risultino “inescusabili”, vale a dire caratterizzate dall’inesistenza di fattori estranei alla sfera del soggetto, tali da rendere a lui non imputabile la violazione.

    La negligenza è inescusabile quando non ricorrono fattori estranei alla sfera del magistrato che rendano non imputabile la violazione; la responsabilità può essere esclusa solo se, nel caso concreto, una condotta diversa era inesigibile.

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 109/2006

    Il “danno ingiusto” di cui alla lett. a) risiede nella illegittima permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge e non richiede che si sia verificata anche la conseguenza di un pregiudizio di carattere patrimoniale per l’imputato o che questi abbia attivato una iniziativa riparatoria per ingiusta detenzione: il danno si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti di custodia cautelare fissati dalla legge.

    Ai fini dell’illecito disciplinare, il danno ingiusto consiste nella protrazione della privazione della libertà personale oltre i termini legali; non occorre dimostrare un danno patrimoniale ulteriore né che l’interessato abbia chiesto la riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006

    In particolare, va precisato come, in ipotesi di mancata scarcerazione nonostante il decorso dei termini di custodia cautelare, pur alla luce della condivisa esigenza, sopra ricordata, di valutare con particolare rigore il ritardo nella scarcerazione – posto il rilievo costituzionale della illegittima privazione della libertà personale resta la necessità di indagare sul contesto fattuale complessivo della violazione disciplinare, la quale deve, in ogni caso, essere delibata alla stregua dell’episodio concreto, secondo tutti i suoi elementi rilevanti e differenziatori, che possano risultare idonei ad integrare la “scarsa rilevanza” del fatto, secondo la nozione esposta, che attiene al grado di lesione della c.d. immagine della giurisdizione. Non sussiste, pertanto, equivalenza tra ritardo nella scarcerazione ed inapplicabilità dell’esimente, non potendosi discorrere al riguardo di nessun automatismo, il quale impedisca la compatibilità tra l’illecito in questione e la norma di favore.

    La scarsa rilevanza va accertata con una valutazione complessiva, concreta e non automatica dell’episodio, considerando il grado di lesione del bene tutelato e dell’immagine della giurisdizione. Tuttavia, elementi quali la negligenza della cancelleria o il disinteresse dell’interessato non possono, da soli, neutralizzare la rilevanza di una protratta privazione della libertà senza adeguata considerazione dell’offesa arrecata.

  • art. 91 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 91, attribuisce esclusivamente al giudice che ha pronunciato la sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione (art. 590 c.p.p.) l’obbligo di adottare i provvedimenti concernenti le misure cautelari.

    Prima della trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione, spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza adottare i provvedimenti relativi alle misure cautelari; tale attribuzione fonda il dovere personale di vigilare sulla loro persistente legalità.

  • art. 165-bis, comma 1, lett. d), d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Una conclusione del genere trova ulteriore elemento di conferma nel D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 165-bis, comma 1, lett. d), (inserito dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 7) che, pur entrato in vigore in epoca successiva ai fatti oggetto del presente procedimento, avvalora, rafforzandola, la previsione contenuta nell’art. 91 del medesimo D.Lgs., laddove stabilisce che “gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato” una serie di dati, tra cui “i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga”.

    La disposizione, pur successiva ai fatti, conferma che l’indicazione dei termini di scadenza delle misure cautelari negli atti per il giudice dell’impugnazione è curata dal giudice o dal presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, rafforzando la conclusione che il controllo non è delegabile alla cancelleria.

  • art. 303 c.p.p.

    Nella specifica ipotesi della responsabilità disciplinare del magistrato per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, le Sezioni unite hanno già affermato che grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale, onde l’inosservanza dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dalla legge costituisce grave violazione di legge, idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g).

    Il magistrato deve controllare regolarmente anche la scadenza dei termini di custodia cautelare; l’inosservanza dei termini legali integra una grave violazione di legge rilevante disciplinarmente.

  • art. 306 c.p.p.

    Nella specifica ipotesi della responsabilità disciplinare del magistrato per ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, le Sezioni unite hanno già affermato che grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale, onde l’inosservanza dei termini di durata della custodia cautelare stabiliti dalla legge costituisce grave violazione di legge, idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g).

    In coordinamento con i termini di durata della custodia cautelare, la disciplina impone che la cessazione della misura sia assicurata quando ne ricorrono i presupposti; il controllo sul protrarsi legittimo della detenzione grava sul magistrato competente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In definitiva, per quanto riguarda il giudizio di sussistenza della “scarsa rilevanza” del fatto disciplinare, ferma la verifica della ricorrenza in concreto della situazione nella specie – riservata al giudice del merito – la sussunzione della singola evenienza nell’ambito della nozione predetta è giudizio di diritto.

    La ricorrenza fattuale degli elementi del caso spetta al giudice di merito, ma la sussunzione del fatto concreto nella nozione legale di scarsa rilevanza costituisce giudizio di diritto ed è sindacabile in cassazione.

Massime di principio

  • La responsabilità disciplinare per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile richiede che la violazione sia imputabile al magistrato e che non sussistano fattori estranei tali da rendere inesigibile una condotta diversa. La laboriosità, le carenze organizzative dell’ufficio e l’inadempimento della cancelleria non escludono, di per sé, la responsabilità per la mancata scarcerazione oltre i termini legali.
  • Il magistrato cui spetta la competenza sui provvedimenti de libertate deve vigilare con regolarità sulla permanenza delle condizioni legali della custodia cautelare, comprese quelle temporali. L’obbligo non è trasferibile al cancelliere e non viene meno perché il fascicolo giaccia in cancelleria in attesa della trasmissione al giudice dell’impugnazione.
  • Ai fini dell’illecito disciplinare per ingiusto danno, la permanenza in custodia cautelare oltre il limite legale costituisce di per sé danno ingiusto, quale lesione della libertà personale; non sono necessari un pregiudizio patrimoniale ulteriore, una domanda di riparazione o la contestazione soggettiva del danno da parte dell’interessato. La sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari non elimina l’ingiustizia della protrazione della misura.
  • L’esimente della scarsa rilevanza del fatto disciplinare va valutata ex post, in concreto e con giudizio globale, considerando gli elementi oggettivi della vicenda e la lesione del bene tutelato e dell’immagine pubblica della giurisdizione. Il ritardo nella scarcerazione non esclude automaticamente l’esimente, ma la negligenza della cancelleria, le qualità professionali del magistrato, l’assenza di istanze dell’interessato o i benefici da questi dichiarati non bastano, isolatamente, a rendere scarsamente rilevante una protratta privazione illegale della libertà.
  • Nel sindacare l’applicazione della clausola di scarsa rilevanza, la Corte di cassazione può controllare la corretta sussunzione giuridica del fatto concreto nella nozione legale, mentre l’accertamento delle circostanze specifiche resta riservato al giudice di merito, salvo vizi di impostazione giuridica o motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

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