Cassazione Civile, Sentenza n. 17870/2021 del 23/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2006 (IRES, IRAP e IVA) per: omissione di ricavi da locazione; disconoscimento di costi 2005 non documentati e loro imputazione a sopravvenienze attive nel 2006 (fatture da ricevere); indeducibilità di costi per consulenze tecniche per descrizione generica delle fatture; questioni processuali sulla validità della notificazione degli atti e sulla forma dell'appello dell'Ufficio (principale vs incidentale). Hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) inammissibilità dell'appello incidentale dell'Ufficio; 2) illegittimità della notificazione per mezzo postale; 3) illegittimità della qualificazione come sopravvenienza attiva invece del disconoscimento nei precedenti esercizi; 4) violazione per ultrapetizione per aver ritenuto indeducibili le spese di consulenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: ha ritenuto corretta la conversione dell'appello principale dell'Ufficio in appello incidentale (principio di unità dell'impugnazione e termine temporale rispettato); ha confermato la validità della notificazione degli avvisi mediante servizio postale ordinario eseguita dall'Amministrazione finanziaria, purché conformi ai requisiti del regolamento postale; ha ritenuto legittima la qualificazione come sopravvenienza attiva degli importi iscritti in conto "fatture da ricevere" nel 2006 in presenza del lungo decorso temporale e della mancanza di documentazione, con conseguente tassazione nell'esercizio in cui la posta attiva emerge con certezza; ha confermato l'indeducibilità delle spese per consulenze tecniche quando le fatture presentano descrizioni generiche e manca documentazione idonea a determinare epoca e competenza delle prestazioni; ha escluso ultrapetizione; ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi € 6.000,00) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 54, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato rispetto alla questione dell'appello incidentale: la Corte ha applicato il principio di unità dell'impugnazione, ritenendo ammissibile la conversione dell'appello proposto in forma principale in appello incidentale se rispettato il requisito temporale (notificazione entro i termini).
art. 14, L. 20 novembre 1982, n. 890
«la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente [...] può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché [...] a cura dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria»
La Corte ha interpretato che la notificazione degli avvisi di accertamento mediante servizio postale eseguita dall'Amministrazione è ammessa e valida se rispetta le indicazioni del regolamento postale; non è necessaria la relata di notificazione tipica dell'ufficiale giudiziario.
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 14 L. 890/1982 per confermare che le norme postali si applicano alla consegna degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
art. 88 e art. 109, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La Corte ha richiamato i principi sul trattamento delle sopravvenienze attive: la sopravvenienza si contabilizza e si tassa nell'esercizio in cui la componente negativa iscritta in precedenti esercizi si ritiene venuta meno e acquista certezza, indipendentemente dalla immediata estinzione giuridica dell'obbligazione.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato con riferimento alla prova; la Corte ha ritenuto che il mancato reperimento della documentazione, dopo lungo tempo, può giustificare l'emersione della sopravvenienza attiva senza che sia necessaria la prova dell'estinzione dell'obbligazione.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; la decisione è stata resa secondo tale disciplina.
art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Richiamato come norme di legittimità per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e ultravitezza/ultrapetizione); la Corte ha dichiarato i motivi infondati.
art. 112 cod. proc. civ.
Articolo richiamato in relazione all'accusa di ultrapetizione: la Corte ha ritenuto che non sussiste ultrapetizione poiché la decisione rimane nei limiti delle domande e delle eccezioni delle parti.
art. 1335 cod. civ.
Richiamato per la presunzione di conoscenza: la Corte ha applicato la presunzione secondo cui l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si considera conosciuto dal destinatario.
art. 149 cod. proc. civ.
Richiamato per distinguere la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario (relata richiesta) dalla notificazione postale eseguita dall'Amministrazione finanziaria, per la quale non è necessaria la relata ex art. 149.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 (come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma richiamata in ordine all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, disposto dalla Corte in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La conversione di un appello proposto in forma principale in appello incidentale è ammessa in forza del principio di unità dell'impugnazione, purché siano rispettati i requisiti temporali (notificazione entro i termini previsti).
- Le notificazioni di avvisi di accertamento eseguite dall'Amministrazione finanziaria mediante servizio postale sono valide se conformi ai requisiti del regolamento postale; non è richiesta la relata tipica dell'ufficiale giudiziario e l'atto pervenuto all'indirizzo si presume conosciuto dal destinatario.
- La mancata ricezione, per lungo tempo, di documentazione fiscale (es. fatture da ricevere) relativa a costi contabilizzati in esercizi precedenti può legittimare la riclassificazione in sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui la componente negativa si ritiene venuta meno e quindi soggetta a tassazione in quell'esercizio.
- Fatture con descrizioni generiche non sono idonee a comprovare la deducibilità delle spese: occorre documentazione che specifichi natura, epoca e competenza delle prestazioni per riconoscere la deducibilità nel periodo di imposta.
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice decide su pretese non richieste né implicitamente comprese nella domanda; l'uso, da parte del giudice, di argomentazioni non prospettate dalle parti non costituisce ultrapetizione se la decisione resta nei limiti del petitum.
- In caso di soccombenza in giudizi di cassazione tributaria, il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
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