Cassazione Civile, Sentenza n. 18261/2021 del 24/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Veneto che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia per IRES, IVA e IRAP relativo al 2007. L'Agenzia deduceva errata applicazione della disciplina sull"abuso del diritto (art. 37-bis D.P.R. 600/1973) e contestava che la C.T.R. non avesse correttamente individuato e motivato la specifica "pratica abusiva" tra quelle indicate dal comma 3 della norma, nonché che la disciplina non fosse applicabile agli specifici rilievi IRES/IRAP e, per l'IVA, che fosse necessario tener conto del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. L'Agenzia lamentava altresì violazioni di varie norme procedurali e sostanziali indicate nel ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia ritenendo fondato il motivo: la C.T.R. aveva dato una lettura erronea della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24024/2015) e non aveva adeguatamente verificato l"adempimento dell"onere probatorio dell'Amministrazione circa l"abuso del diritto e la specifica pratica abusiva contestata. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla C.T.R. del Veneto in diversa composizione per nuovo esame, anche sulla liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato di RI.BA. è stato dichiarato inammissibile; inoltre è stata disposta la declaratoria dei presupposti per l"addebito di un ulteriore contributo unificato a carico di RI.BA. ai sensi dell"art.13 D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis
La Corte rileva che, pur essendo principio generale l"istituto dell"abuso del diritto, l"Amministrazione deve fornire elementi probatori che supportino l"esistenza di una concreta "pratica abusiva" tra quelle elencate al comma 3; la qualificazione compete al giudice ma l"onere di prova dell"Ufficio non può essere eliso
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Richiamato fra le norme contestate dall"Agenzia in relazione ai rilievi IRES, la Corte sottolinea l"esigenza di adeguata motivazione e prova quando si invoca l"elusione o l"abuso ai fini di imposte dirette
Direttive e Direttiva IVA (Dir. 2006/112/CE e Dir. 77/388/CEE)
Dir. n. 2006/112/CE, Dir. n. 77/388/CEE
Per la parte relativa all"IVA la Corte richiama l"importanza dell"inquadramento anche alla luce del diritto comunitario e della interpretazione della Corte di Giustizia UE, motivo per cui la nozione di abuso non può essere isolata dalla disciplina comunitaria
Cassazione, Sez. 5, Sent. n. 24024/2015 (giurisprudenza richiamata)
La Corte precisa che la sentenza 24024/2015 non esonera l"Amministrazione dall"onere di fornire la prova dell"abuso e della specifica pratica abusiva; la CTR aveva però dato una lettura errata di quel precedente sostenendo che fosse compito dell"Ufficio identificare la fattispecie abusiva
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Applicata in relazione al ricorso incidentale dichiarato inammissibile: la Corte dà atto dei presupposti per l"addebito a carico della soccombente incidentale dell"ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando si contesta l"abuso del diritto l"Amministrazione deve fornire elementi probatori concreti che dimostrino l"esistenza di una pratica abusiva specifica (non basta l"affermazione astratta dell"abuso)
- La qualificazione giuridica della pratica abusiva compete al giudice, ma l"onere probatorio relativo al disegno elusivo e alla antieconomicità delle operazioni grava sull"Ufficio
- Le contestazioni relative a IVA devono essere interpretate anche alla luce del diritto e della giurisprudenza comunitaria: la nozione di abuso per l"IVA non è indipendente dal quadro europeo
- Se il giudice di merito non motiva adeguatamente sul rispetto dell"onere probatorio dell"Amministrazione, la decisione può essere cassata e rinviata per un nuovo esame
- I ricorsi incidentali condizionati che sollevano questioni ormai assorbite in cassazione sono spesso dichiarati inammissibili; tali questioni possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18061/2021 del 24/06/2021
- Sentenza civile · 24 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18062/2021 del 24/06/2021
- Sentenza civile · 24 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 18260/2021 del 24/06/2021
- Sentenza civile · 23 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17985/2021 del 23/06/2021
- Sentenza civile · 23 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17866/2021 del 23/06/2021
- Sentenza civile · 23 giu 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 17870/2021 del 23/06/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →