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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due creditori nei confronti di tre debitori che avevano conferito alcuni immobili di loro proprietà in un trust, indicando un terzo quale trustee. Il Tribunale aveva accolto la domanda dichiarando inefficace l'atto ex art. 2901 c.c.; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i debitori deducono, con tre motivi, soprattutto la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado eseguita durante l'emergenza Covid-19: sostengono che la cartolina di avviso di ricevimento recasse solo la dicitura "18/2020 art. 108" senza attestare il preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, requisito imposto dall'art. 108 D.L. 18/2020; assumono inoltre che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto validamente eseguita la notifica. Con il secondo motivo invocano il litisconsorzio necessario; con il terzo la nullità della citazione per assenza dell'oggetto della domanda e carenza di prova. La Corte di cassazione ritiene fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, perché la notifica effettuata nel periodo emergenziale deve attestare espressamente il rispetto delle modalità speciali previste dalla norma e, in mancanza, è nulla e non inesistente. La Corte d'appello, invece, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica e ordinare la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. ai convenuti contumaci.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini la causa applicando il principio secondo cui la notificazione dell'atto introduttivo, effettuata nel periodo emergenziale, è nulla se l'avviso di ricevimento non attesta lo specifico accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per far dichiarare inefficace l'atto di conferimento dei beni nel trust

  • art. 101 c.p.c.

    evocato dai ricorrenti nella censura, ma non decisivo nella soluzione della Corte

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che la mancanza delle attestazioni richieste dalla disciplina emergenziale determinasse la nullità della notificazione per mancato raggiungimento dello scopo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza incidere sulla ratio decidendi

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nei motivi per censurare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 108 D.L. 18/2020

    "gli operatori postali procedono alla consegna ... mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro ... La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito"

    la notificazione nel periodo emergenziale deve conformarsi rigorosamente alle modalità speciali previste, e l'avviso di ricevimento deve attestare sia l'osservanza della procedura sia il preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro

  • L. 27/2020

    richiamata come legge di conversione del decreto-legge emergenziale, senza autonoma incidenza sulla decisione

  • art. 46 D.L. 34/2020

    richiamato come successiva modifica della disciplina emergenziale delle notificazioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione

  • art. 291 c.p.c.

    il giudice di merito, rilevata la nullità della notificazione, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'atto di citazione

  • art. 102 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo per la questione del litisconsorzio necessario, dichiarato assorbito

  • art. 164 c.p.c.

    dedotto nel terzo motivo per la nullità della citazione, dichiarato assorbito

Massime di principio

  • La notificazione degli atti giudiziari eseguita nel periodo emergenziale Covid-19 deve rispettare in modo rigoroso le modalità speciali previste dall'art. 108 D.L. 18/2020: non basta un richiamo formale alla norma, ma è necessario che l'avviso di ricevimento o la documentazione di consegna attestino effettivamente il preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro.
  • La mancanza dell'attestazione specifica richiesta dalla disciplina emergenziale rende la notificazione nulla, non inesistente, perché l'atto risulta comunque transitato per una fase di consegna e non restituito al mittente come inevasa.
  • Quando il giudice di merito rilevi la nullità della notificazione dell'atto di citazione, deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. anziché desumere la validità dell'atto da mere formule prestampate o da una lettura non conforme del documento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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