Cassazione Penale, Sentenza n. 39930/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per reati tributari relativi all'anno d'imposta 2018 (artt. 81, 5, 10 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000): come legale rappresentante di TBA Service S.r.l. e MGM Tecnica S.r.l. avrebbe compensato crediti inesistenti, occultato o distrutto la documentazione contabile (211 fatture TBA e 265 fatture MGM) impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari, e omesso la presentazione delle dicharazioni. In cassazione deduceva: (i) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale perché rese dopo che sarebbero emersi indizi di reato; (ii) errata applicazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 e uso arbitrario del metodo induttivo per ricostruire i redditi; (iii) inesistenza della rilevanza della mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini della compensazione dei crediti (art. 10-quater); (iv) errore nel ritenere occultamento anziché distruzione delle scritture contabili; (v) ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e non adeguatamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata e che il ricorrente non avesse assolto agli oneri di specificazione richiesti in cassazione (in particolare non ha indicato il momento preciso delle dichiarazioni rese in verifica né illustrato l'incidenza dell'eventuale inutilizzabilità delle stesse sulla prova di resistenza). Sul merito, la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: le fatture emesse dalle due società e la documentazione dei pagamenti (bonifici/assegni) erano state verificate e risultavano tracciabili; l'accertamento induttivo è stato ritenuto fondato perché il ricorrente non ha allegato dati fattuali che dimostrassero costi non contabilizzati; i crediti compensati sono stati ritenuti inesistenti in base alla giurisprudenza richiamata; l'occultamento delle scritture è stato provato (ritiro della documentazione e mancata esibizione) e il ricorrente non ha dimostrato la distruzione con indicazione di tempi; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo alla luce dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti. Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna alle spese processuali e versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferita alla soglia di punibilità per i reati tributari: la Cassazione conferma che l'accertamento dell'imposta evasa deve tener conto delle regole fiscali e delle esigenze probatorie del processo penale; l'individuazione dell'imponibile richiede prova dei costi non contabilizzati e non può essere basata su mere congetture.
Norma che punisce distruzione o occultamento delle scritture contabili; la Corte rimarca la differenza tra distruzione (reato istantaneo) e occultamento (reato permanente) e che l'imputato che invoca la distruzione deve provarla con indicazione dei tempi.
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Riguarda l'indebita compensazione: la Corte condivide l'orientamento secondo cui i crediti IVA non risultanti dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche possono essere considerati inesistenti ai fini del reato di indebita compensazione.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
"quando...emergano indizi di reato"
Stabilisce il momento in cui le attività ispettive assumono natura di indagini ai fini penali; la Corte richiama la giurisprudenza che interpreta la formula nel senso che basta la mera possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto emerso, a prescindere dall'identificazione immediata della persona.
Riguardano le garanzie procedurali in tema di verbalizzazione delle dichiarazioni; la Corte osserva che le dichiarazioni rese in sede di verifica possono essere inutilizzabili se rese dopo l'emergere di indizi di reato senza le garanzie del codice, ma il ricorrente non ha dimostrato il momento preciso della loro resa.
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
"compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente"
Citata per definire la base imponibile IVA: la Corte ricorda che ai fini IVA non rilevano i costi d'impresa ma la consistenza dei corrispettivi e la tracciabilità delle operazioni.
art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997
Norma richiamata in relazione alle denunce/periodiche IVA: la giurisprudenza indicata ritiene che, ai fini dell'indebita compensazione, i crediti non risultanti dalle dichiarazioni o denunce possano essere considerati inesistenti.
Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che dopo la modifica normativa non basta l'incensuratezza per ottenere la diminuente e che il giudice può negarla per mancanza di elementi positivi o per precedenti.
Norma che prevede sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende, esercitando la facoltà di aumentarla oltre il massimo edittale per le ragioni della inammissibilità.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale possono essere escluse dal processo penale se, al momento della loro resa, fossero già emersi indizi di reato e non siano state rispettate le garanzie del codice di rito; in cassazione però il ricorrente deve specificare il momento preciso della dichiarazione e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sulla prova complessiva.
- Chi contesta la ricostruzione induttiva dei ricavi deve allegare fatti concreti che dimostrino l'esistenza di costi non contabilizzati: il mero rilievo della sproporzione costi/ricavi non basta senza elementi probatori specifici.
- Per l'IVA, la tracciabilità dei pagamenti e l'esistenza di documentazione contabile e bancaria (bonifici, assegni) possono neutralizzare le dichiarazioni di negazione dei rapporti commerciali da parte dei presunti clienti; l'effettività dell'operazione non è sempre rilevante ai fini dell'IVA dovuta.
- I crediti utilizzati in compensazione possono essere considerati inesistenti se non risultano dalle dichiarazioni o dalle denunce periodiche (art.17 d.lgs.241/1997) e se riconducibili a operazioni inesistenti; il ricorrente deve affrontare criticamente la motivazione che dimostra l'inesistenza.
- Nel caso di contestazione di occultamento vs distruzione della contabilità, chi afferma la distruzione ha l'onere di provarla, indicando tempi e modalità; l'occultamento è reato permanente e la sottrazione della documentazione dal luogo ufficiale di conservazione è idonea a dimostrarlo.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione impugnata: la mera riproposizione dei motivi di merito senza critica argomentata alla ratio decidendi della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso.
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