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Sentenza

Sentenza n. 298/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell'ordinanza -OMISSIS- emessa in data 13.7.2023 dal Comune di Giovinazzo (BA), a mezzo della quale disponeva la sospensione-cessazione dell'autorizzazione per trattenimenti danzanti n. -OMISSIS- rilasciata all'odierna ricorrente in data 25.3.2013 dal medesimo ente.

Giustizia amministrativa202301171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione-cessazione dell'autorizzazione per trattenimenti danzanti, con chiusura del pubblico esercizio e divieto di svolgimento di spettacoli, trattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un immobile commerciale, deduceva di non gestire direttamente il pubblico esercizio e di concedere temporaneamente i locali a terzi per eventi e manifestazioni. Contestava: la sussistenza dei presupposti oggettivi per la locazione dell'immobile; la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo esercente l'attività; la violazione e l'errata applicazione dell'art. 82 TULPS, nonché la sproporzione tra la violazione e la sanzione; l'eccesso di potere; l'illegittimità della sanzione per la mancanza di un termine finale. Il Comune sosteneva che la licenza di somministrazione intestata alla ricorrente era cessata volontariamente nel 2019, che le successive SCIA presentate da terzi erano state rigettate e che l'attività era proseguita senza titoli abilitativi. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri del 2 luglio 2023, era stata accertata una festa con musica ad alto volume, centinaia di partecipanti, persone in stato di alterazione psicofisica e presenza di tende nelle aree circostanti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere comunale previsto dall'art. 82 TULPS, poiché il sopralluogo aveva evidenziato lo svolgimento di attività di spettacolo, trattenimento e somministrazione in assenza dei necessari titoli, con situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e potenziale rischio di disordini. Il giudice ha valorizzato la cessazione della licenza di somministrazione intestata alla ricorrente, il rigetto delle SCIA presentate da soggetti terzi e le precedenti diffide con divieto di prosecuzione dell'attività. Ha inoltre rilevato l'assenza del certificato di agibilità previsto dall'art. 80 TULPS e dell'autorizzazione per i pubblici trattenimenti prevista dall'art. 68 TULPS. La ricorrente era legittimata passivamente perché non aveva dimostrato l'esistenza di un contratto di locazione temporanea registrato in favore di terzi e perché l'ordinanza riguardava l'immobile e le attività svoltevi. Il TAR ha precisato che le funzioni di polizia amministrativa e le competenze relative ai titoli di cui agli artt. 68 e 80 TULPS sono state trasferite ai Comuni e che l'adozione dei provvedimenti autorizzatori e delle correlate sospensioni o cessazioni spetta ai dirigenti. Le spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il potere previsto dall'art. 82 TULPS di ordinare la sospensione o la cessazione di spettacoli e trattenimenti può essere esercitato quando siano accertati tumulto, disordini, pericolo per l'incolumità pubblica o altre situazioni tipizzate dalla norma, anche in presenza dell'assenza o dell'invalidità dei titoli abilitativi necessari.
  • Lo svolgimento di spettacoli, trattenimenti e somministrazione di alimenti e bevande senza i necessari titoli, unitamente all'accertamento di condizioni concretamente pericolose per l'incolumità pubblica, legittima l'inibizione dell'attività e la chiusura del pubblico esercizio.
  • Il proprietario o titolare dell'immobile può essere ritenuto legittimato passivamente rispetto a un provvedimento inibitorio riferito alle attività esercitate nei locali quando non dimostri l'esistenza di un valido e documentato rapporto di locazione o altro titolo idoneo a trasferire a terzi la responsabilità della disponibilità e dell'utilizzo dell'immobile.
  • Le funzioni amministrative relative alle licenze per spettacoli e trattenimenti di cui all'art. 68 TULPS e alle licenze di agibilità di cui all'art. 80 TULPS spettano ai Comuni, mentre l'adozione dei relativi provvedimenti autorizzatori e delle conseguenti sospensioni o cessazioni rientra nella competenza dirigenziale secondo il riparto previsto dall'ordinamento degli enti locali e del pubblico impiego.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaRiordino e organizzazione della PA
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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