Cassazione Civile, Ordinanza n. 15602/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intrattenuto da un medico, indicato come direttore sanitario, con una casa di cura privata per un arco temporale molto lungo, inizialmente regolato da un contratto di prestazione d’opera, poi da un contratto a tempo indeterminato e infine da un contratto a termine prorogato. Il lavoratore chiedeva in giudizio l’accertamento della natura subordinata e continuativa del rapporto sin dall’origine e, in subordine, la nullità del termine apposto all’ultimo contratto con conseguenti effetti risarcitori e retributivi/contributivi. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094, 2222, 2697, 1362 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la subordinazione e non avesse valorizzato le prove testimoniali e gli indici sintomatici; 2) violazione dell’art. 6 L. 604/1966, come modificato, per avere la corte ritenuto tardiva l’impugnazione stragiudiziale del 18 febbraio 2015, interpretandola come riferita all’intero rapporto e non al solo contratto a termine; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla illegittimità formale e sostanziale del contratto a termine, alla sua proroga, alla nullità e al preteso diritto all’assunzione a tempo indeterminato; 4) ulteriore omesso esame delle conseguenze retributive, risarcitorie e contributive dell’illegittimità del termine. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’accertamento della subordinazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la decisione impugnata aveva escluso, con motivazione congrua, che vi fosse un rapporto subordinato, qualificando invece la prestazione come collaborazione medica autonoma. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché investiva l’interpretazione della diffida, attività di fatto non censurata correttamente in cassazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme e per la mancata indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; ha assorbito il quarto motivo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, terzo e quarto comma c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la subordinazione del rapporto, qualificandolo come collaborazione medica autonoma. Ha inoltre escluso che la lettera del 18 febbraio 2015 potesse essere utilmente censurata in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, perché la doglianza mirava in realtà a sovvertire un accertamento interpretativo di fatto. Il motivo sull’omesso esame è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme e per il mancato assolvimento dell’onere di indicare le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado. Il quarto motivo è rimasto assorbito. In dispositivo, la Corte ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, oltre a una somma equitativa ai sensi dell’art. 96, terzo comma c.p.c., a una ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Definisce il lavoro subordinato come prestazione resa sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; la subordinazione è l’elemento distintivo da accertare
Richiamato come parametro di distinzione dal lavoro autonomo
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio nella qualificazione del rapporto
Richiamato in tema di interpretazione degli atti e delle dichiarazioni negoziali
Richiamati come norme sulla valutazione delle prove, senza che la censura potesse risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio
Richiamato in tema di decadenza dall’impugnazione del licenziamento/atto risolutivo o del termine, secondo la prospettazione del ricorrente
Richiamato come norma modificativa del regime di impugnazione e decadenza
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è oggi censurabile nei rigorosi limiti del novellato testo; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile
Richiamato nel procedimento accelerato; la mancata adesione alla proposta, confermata dalla decisione, rileva anche ai fini della responsabilità aggravata
Richiamato per la definizione camerale del ricorso
Fondamento della condanna per responsabilità aggravata e della somma equitativa disposta dalla Corte
Fondamento della condanna a una ulteriore somma in favore della cassa ammende in ragione dell’abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- La subordinazione va accertata valorizzando l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore; ove l’attività abbia caratteristiche peculiari, il giudice può ricorrere a indici sussidiari e complessivi, ma la valutazione resta di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
- La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico o una nuova valutazione delle prove: quando la censura mira in realtà all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile o comunque infondata come questione di legittimità.
- L’interpretazione di una diffida, di un atto unilaterale o di un contratto è questione di fatto; in cassazione la parte deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in quale punto la motivazione se ne sarebbe discostata, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le distinte ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la conferma della proposta di definizione può giustificare la condanna per responsabilità aggravata e le ulteriori statuizioni economiche previste dall’art. 96 c.p.c.
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