Sentenza n. 464/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso all’offerta tecnica, alle schede dei prodotti e agli atti della gara relativi all’aggiudicataria del lotto 38
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale specialistico, aveva impugnato l’aggiudicazione del lotto 38 e, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l’accertamento del diritto di accesso all’offerta tecnica e alle schede del prodotto dell’aggiudicataria, nonché agli ulteriori atti necessari a verificare la conformità dei prodotti al capitolato e la correttezza dei punteggi tecnici. Il GOM aveva negato l’accesso richiamando la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria, l’esistenza di know-how e segreti commerciali, nonché accordi di non divulgazione con i produttori. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Il GOM ha eccepito la tardività dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., sostenendo che il diniego fosse stato comunicato al difensore della ricorrente il 7 maggio 2026.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività. Il termine per impugnare il diniego decorreva dalla conoscenza o conoscibilità dello stesso da parte della società istante, non essendo sufficiente la trasmissione a un avvocato che non risultava delegato nella specifica istanza di accesso. Poiché il GOM non ha provato una conoscenza anteriore, il termine decorreva dal deposito in giudizio del diniego, avvenuto il 25 maggio 2026; l’istanza notificata e depositata il 28 maggio era quindi tempestiva. Nel merito, il TAR ha riconosciuto l’interesse qualificato della seconda classificata ad accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, poiché la conoscenza diretta dei documenti era necessaria per verificare la conformità dei prodotti al capitolato e la correttezza della valutazione tecnica, senza imporre alla concorrente un ricorso al buio. La richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria non era adeguatamente motivata e comprovata secondo i requisiti dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale: il mero richiamo a know-how, caratteristiche aziendali, test report o accordi di riservatezza non dimostra, di per sé, l’esistenza di specifici segreti tecnici o commerciali. Gli accordi di non divulgazione sono vincolanti tra le parti e non possono essere opposti ai terzi per sottrarre integralmente l’offerta tecnica all’accesso. La stazione appaltante aveva inoltre aderito acriticamente alle dichiarazioni dell’aggiudicataria, senza svolgere una verifica autonoma e senza fornire una motivazione rafforzata sul bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa. L’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. è stata pertanto accolta e il GOM è stato ordinato di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo. La trattazione dell’istanza cautelare relativa al ricorso principale è stata fissata per il 17 luglio 2026.
Norme richiamate
Consente di far valere nel giudizio già pendente la domanda di accesso; l’istanza è stata ritenuta tempestiva perché il termine decorre dalla conoscenza o conoscibilità del diniego da parte dell’effettiva istante.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Prevede il termine di dieci giorni per la tutela giurisdizionale in materia di accesso agli atti di gara; la sua decorrenza richiede la prova della conoscenza del diniego da parte del soggetto interessato.
Disciplina l’accesso agli atti delle procedure di gara e consente di sottrarre all’accesso segreti tecnici e commerciali solo quando la relativa esigenza sia dichiarata e comprovata dall’operatore economico.
Il diritto di accesso del concorrente titolare di un interesse concreto e attuale prevale sulle esigenze generiche di riservatezza; l’esclusione deve essere specificamente motivata e riferita a informazioni effettivamente segrete.
La tutela del segreto commerciale presuppone la segretezza delle informazioni, la loro rilevanza economica e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle.
La pronuncia non definitiva ha definito la domanda di accesso e ha rinviato al prosieguo la trattazione dell’istanza cautelare relativa al ricorso principale.
Massime di principio
- Il concorrente secondo classificato che abbia impugnato, o intenda impugnare, l’aggiudicazione dispone di un interesse concreto e attuale ad accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicatario quando la conoscenza dei documenti sia necessaria per verificare la conformità dell’offerta alla lex specialis e la correttezza dei punteggi attribuiti; non può essergli imposto di proporre un ricorso al buio.
- L’accesso all’offerta tecnica non può essere subordinato alla previa dimostrazione della stretta indispensabilità dei documenti rispetto a motivi di ricorso già specificamente formulati, perché tale impostazione impedirebbe al concorrente di individuare i vizi proprio in ragione della mancata conoscenza dell’offerta.
- La sottrazione all’accesso per segreti tecnici o commerciali richiede una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a informazioni specifiche che presentino i requisiti di segretezza, rilevanza economica e protezione ragionevolmente adeguata; non sono sufficienti richiami generici al know-how, all’originalità dell’offerta o alla riservatezza aziendale.
- Gli accordi di non divulgazione stipulati dall’aggiudicatario con i propri produttori vincolano le parti contraenti, ma non sono, in quanto tali, opponibili ai terzi e non possono giustificare l’oscuramento integrale dell’offerta tecnica, poiché altrimenti un accordo privato potrebbe eludere le regole sull’accessibilità degli atti di gara.
- La stazione appaltante deve vagliare criticamente e autonomamente le dichiarazioni del controinteressato, individuando le specifiche informazioni realmente coperte da segreto e motivando rafforzatamente il bilanciamento tra tutela della riservatezza commerciale e diritto di difesa del concorrente; l’adesione acritica alla richiesta di oscuramento rende illegittimo il diniego.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione del diniego di accesso, la comunicazione a un difensore non delegato nella specifica istanza non determina, di per sé, la decorrenza del termine nei confronti della società istante; l’amministrazione che eccepisce la tardività deve provare l’effettiva conoscenza o conoscibilità del diniego da parte dell’interessato.
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