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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09769/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini proposta dal proprietario di una porzione di villetta con accesso da un piccolo cancelletto e da un vialetto. L'attore sosteneva che il cancelletto e il vialetto fossero compresi nella sua proprietà e chiedeva anche la delimitazione materiale del confine e l'accertamento dell'inesistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo confinante. Il Tribunale, sulla base di una CTU, ha ritenuto che cancelletto e parte del vialetto ricadessero nel fondo del vicino. La Corte d'appello ha confermato, valorizzando i titoli di acquisto e gli elaborati peritali richiamati dai decreti di trasferimento, nonché le mappe catastali e la nuova CTU. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per contraddittorietà/erroneità della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe trascurato la chiara identificazione toponomastica dei beni; 2) violazione dell'art. 950 c.c., per avere dato rilievo alle mappe catastali nonostante la presunta esistenza di altri elementi di individuazione del confine; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando il mancato apprezzamento di elementi istruttori e delle risultanze peritali; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU o di supplemento di consulenza. Il controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, in sostanza, sollecitavano una rivalutazione del merito e perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 950 c.c., dando priorità ai titoli di acquisto e alle risultanze peritali richiamate nei decreti di trasferimento, con ricorso alle mappe catastali solo come supporto dell'indagine. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, osservando che la doglianza era proposta come nullità ma riguardava, al più, un vizio riconducibile all'art. 360, n. 5, c.p.c., comunque precluso dalla doppia conforme; inoltre, il giudice di merito non è tenuto a motivare espressamente il mancato espletamento di ulteriori mezzi istruttori quando ritenga il processo già sufficientemente istruito. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 950 c.c.

    Nel regolamento di confini, la base primaria dell'indagine è costituita dai titoli di acquisto; solo se i titoli sono mancanti o insufficienti è consentito ricorrere ad altri mezzi di prova, comprese le mappe catastali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza non può essere utilizzata per denunciare un mero vizio motivazionale o per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di criticare la consulenza tecnica in sé né di proporre una diversa lettura delle prove.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012

    Rende applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa omessa valutazione istruttoria, ma la Corte ha escluso che ciò imponesse una pronuncia espressa sulle richieste istruttorie ulteriori.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La carenza assoluta di motivazione non ricorre quando la sentenza consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta nel procedimento camerale di definizione accelerata su proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta di inammissibilità, la parte ricorrente può essere condannata al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte e di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regolamento di confini, i titoli di acquisto costituiscono la prova primaria della linea di demarcazione tra fondi limitrofi; le mappe catastali hanno valore sussidiario e possono essere utilizzate solo in assenza o insufficienza dei titoli.
  • L'indicazione toponomastica o l'individuazione del bene mediante via e numero civico non è di per sé decisiva per la determinazione del confine, se i titoli e gli elaborati richiamati consentono già di ricostruire l'estensione dei beni.
  • Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove o alla consulenza tecnica d'ufficio; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che invochi l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il giudice di merito non è tenuto a dare conto analitico del mancato espletamento di ulteriori mezzi istruttori quando ritenga il processo già sufficientemente istruito, potendo la superfluità delle prove richieste desumersi implicitamente dalla motivazione complessiva.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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