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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3159/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I contribuenti avevano chiesto la sanatoria ex art. 12 L. n. 289/2002 in qualità di coeredi pagando la prima rata ma omettendo il saldo. La controversia originaria riguardava il diniego di detto condono e la Corte territoriale aveva ritenuto perfezionato il condono con il solo versamento della prima rata. Successivamente i contribuenti hanno chiesto la definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018, diniegata dall'Agenzia perché la lite verteva su un precedente diniego di condono e non su un atto impositivo. La Cassazione è stata chiamata a valutare sia la legittimità del diniego di definizione agevolata sia la corretta interpretazione dell'art. 12 L. 289/2002 in relazione al perfezionamento della sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dei contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, confermando che il diniego era legittimo perché la richiesta riguardava un precedente diniego di condono e non un atto impositivo definibile ai sensi dell'art. 6. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia, la Corte ha accolto il primo motivo (assorbendo il secondo), ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso dei contribuenti: la sanatoria ex art. 12 L. 289/2002 non si era perfezionata in quanto era necessario il pagamento integrale dell'importo dovuto e l'omesso pagamento delle rate successive esclude la definizione; sono state poste a carico dei contribuenti le spese del giudizio di legittimità, con compensazione delle spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 12, Legge n. 289/2002

    La sanatoria prevista è una forma di condono la cui efficacia è condizionata al pagamento integrale dell'importo previsto; il pagamento della sola prima rata non perfeziona la definizione della lite e il mancato o ritardato pagamento delle successive rate esclude la sanatoria.

  • art. 6, D.L. n. 119/2018 conv. L. n. 136/2018

    Consente la definizione agevolata delle controversie aventi ad oggetto atti impositivi; non si applica quando la controversia verte su un diniego di condono (atto senza contenuto impositivo) e non è ammesso un 'condono di condono'.

  • art. 156, Codice di Procedura Civile

    La proposizione tempestiva del ricorso sanifica eventuali nullità della notificazione quando l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (principio applicato alle notifiche del diniego).

  • art. 14, D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come modalità alternative di recupero delle rate non versate in ipotesi di mancata perfezione della sanatoria; non rileva invece per trasformare il diniego di condono in atto impositivo definibile ex art. 6 D.L. 119/2018.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, Codice di Procedura Civile (motivi di cassazione)

    Usati per censurare violazioni di norme tributarie e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla errata applicazione dell'art. 12 L. 289/2002 (n.3) e ha assorbito il motivo relativo alla decisione su circostanza non dedotta (n.4).

  • art. 384, Codice di Procedura Civile

    Permette alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito; qui usato per rigettare il ricorso dei contribuenti dopo cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 3 e art. 53 Costituzione

    Riferiti a sostegno del principio che non si può consentire trattamento discriminatorio o un ingiustificato doppio beneficio fiscale ('condono di condono') che altererebbe la parità di trattamento e l'apporto alle esigenze finanziarie dello Stato.

Massime di principio

  • La sanatoria ex art.12 L. 289/2002 è perfezionata solo con il pagamento integrale dell'importo previsto; il versamento della sola prima rata non è sufficiente e l'inadempimento delle rate successive impedisce la definizione della lite.
  • La definizione agevolata prevista dall'art.6 D.L. 119/2018 si applica alle controversie che abbiano ad oggetto atti impositivi: i provvedimenti amministrativi di diniego di condono, non avendo natura di atto impositivo, generalmente non rientrano nella definibilità ex art.6 (va escluso il 'condono del condono').
  • Eventuali vizi formali nella notificazione (mancata relata, invio in un diverso domicilio) possono essere sanati dalla tempestiva proposizione del ricorso, ai sensi dell'art.156 c.p.c., quando l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Se una sentenza di merito si fonda su una interpretazione erronea di norme che richiedono pagamento integrale per effetti estintivi/definitivi, la Cassazione può accogliere il ricorso dell'Amministrazione e decidere nel merito se non servono ulteriori accertamenti di fatto (art.384 c.p.c.).
  • In situazioni analoghe è opportuno verificare prima di tutto la natura dell'atto oggetto della controversia (impositivo vs. provvedimento amministrativo come diniego) per capire la possibilità di accesso agli istituti agevolativi previsti dalla normativa successiva (es. art.6 D.L. 119/2018).

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