Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3095/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sull'accoglimento di un'istanza di autotutela amministrativa che ha fatto venir meno l'efficacia della situazione sottoposta al giudizio. I difensori non avevano chiesto discussione orale; la Corte ha valutato se applicare il principio delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 8980/2018) e se la situazione rientrasse in una delle tipologie previste dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. o costituisse un sopravvenuto disinteresse o inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese sono compensate tra le parti. Inoltre è stato dichiarato che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, poiché il raddoppio del contributo si applica solo quando il procedimento di cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) o con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, non in caso di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Richiamato come riferimento alle tipologie di decisione previste dal codice; la Corte ha ritenuto che la situazione non rientrasse nelle ipotesi indicate da tale norma.

  • Codice di procedura civile, art. 383

    Citato tra le norme che individuano tipi particolari di decisioni: la Corte ha escluso che il caso rientrasse in tale fattispecie.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Richiamato insieme agli artt. 382 e 383 per verificare se la cessazione della materia del contendere fosse inquadrabile nelle ipotesi previste dal codice; la Corte ha escluso tale inquadramento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro per il calcolo del contributo unificato dovuto per il ricorso; utile per confrontare l'ammontare del contributo di riferimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che il raddoppio del contributo unificato si applica solo quando la cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto) oppure con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, e non nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Citata come fonte della modifica che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002; la Corte l'ha richiamata nel contesto dell'applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 8980 del 11/04/2018

    Precedente di riferimento che consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'interesse centrale della controversia viene meno per effetto dell'autotutela amministrativa; la Corte di merito ha applicato il principio consolidato da tale pronuncia.

Massime di principio

  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere è applicabile quando, per atti successivi (es. autotutela amministrativa), viene meno l'interesse che era alla base della controversia, e la situazione non rientra nelle specifiche ipotesi previste dagli artt. 382(3), 383 e 384 c.p.c.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata senza che ciò debba essere qualificato come sopravvenuto disinteresse o come inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
  • Quando la cessazione della materia del contendere è dichiarata, le spese possono essere compensate tra le parti e non si applicano automaticamente le sanzioni economiche collegate alla conferma dell'impugnata statuizione.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica soltanto se il procedimento di cassazione si conclude con la conferma integrale della statuizione impugnata (rigetto) o con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità; non si applica in caso di cessazione della materia del contendere.
  • In casi analoghi è utile che la parte interessata produca prova o argomentazioni sull'intervenuta autotutela o altro fatto estintivo dell'interesse e chieda espressamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, nonché la compensazione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.