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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3101/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia nata dall'esclusione di Marco Sinagra dalla carica di consigliere della sezione di Palermo del Tiro a segno nazionale per presunta ineleggibilità dovuta a rapporto di lavoro subordinato con la stessa sezione. Sinagra aveva impugnato la decisione degli organi interni davanti al TAR, sostenendo tra l'altro che la competenza a decidere sui reclami elettorali spettasse esclusivamente agli organi della giustizia sportiva e che il suo rapporto non fosse assimilabile a lavoro subordinato ma a collaborazione coordinata continuativa. Il CONI ha impugnato avanti la Cassazione la decisione del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la materia devoluta alla giurisdizione statale (giudice amministrativo) e non alla giustizia sportiva.

La decisione

La Corte di Cassazione a sezioni unite ha rigettato il ricorso proposto dal CONI. Ha confermato la sentenza del Consiglio di Stato che ha qualificato le controversie relative all'ineleggibilità, all'incandidabilità e all'incompatibilità per cariche associative (anche in articolazioni territoriali delle federazioni sportive) come rilevanti per l'ordinamento statale e quindi sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. z) c.p.a.). La Corte ha precisato che alla giustizia sportiva spettano solo le questioni concernenti l'osservanza e l'applicazione delle regole tecniche finalizzate al corretto svolgimento dell'attività agonistica e le controversie disciplinari; le vicende sulla legittimità delle nomine/elezioni hanno rilevanza generale e non sono confinate nella irrilevanza per lo Stato. Il secondo motivo del ricorso (pregiudiziale sportiva/sconfinamento) è stato ritenuto inammissibile. È stata altresì disposta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • d.l. n. 220 del 2003, conv. nella L. n. 280 del 2003

    L'ordinamento sportivo gode di autonomia per le regole tecniche e le materie disciplinari (art.2), ma le situazioni giuridiche soggettive connesse all'ordinamento sportivo rilevanti per l'ordinamento statale restano sottoposte alla giurisdizione dello Stato (art.1) e, salvo rapporti patrimoniali, le altre controversie sugli atti del CONI e delle Federazioni sono disciplinate dal codice del processo amministrativo (art.3).

  • codice del processo amministrativo

    art. 133, comma 1, lett. z)

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni che configurano decisioni relative alla regolare assunzione di cariche associative, per la loro rilevanza per l'ordinamento generale.

  • Costituzione italiana

    artt. 24, 103, 113, art. 2

    Richiamati i principi della pienezza della tutela giurisdizionale e della pluralità degli ordinamenti, la Corte sottolinea il bilanciamento tra autonomia dell'ordinamento sportivo e garanzie costituzionali garantite dall'ordinamento statale.

  • Giurisprudenza costituzionale

    Corte cost. n. 49/2011; Corte cost. n. 160/2019

    Orientamenti utilizzati per delimitare il confine tra giustizia sportiva (regole tecniche e discipline) e giurisdizione statale (vicende di rilevanza per l'ordinamento generale).

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Prevede l'ulteriore contributo unificato da versare in caso di esito del procedimento di impugnazione, applicato nel caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le controversie che vertono sull'osservanza o applicazione di regole tecniche sportive e sulle sanzioni disciplinari rientrano nella giustizia sportiva e, di norma, vanno prospettate davanti agli organi interni previsti dall'ordinamento sportivo.
  • Le controversie che riguardano la legittimità di elezione, nomina o assunzione di cariche associative (ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità) hanno rilevanza per l'ordinamento statale e spettano in via esclusiva al giudice amministrativo (art.133 c.p.a.), non alla giustizia sportiva.
  • Per stabilire la giurisdizione conta la natura e gli effetti giuridici della decisione impugnata (se incidono su diritti soggettivi o interessi tutelabili dall'ordinamento statale), non la mera appartenenza dell'atto all'ambito statutario o regolamentare sportivo.
  • La nozione di 'pregiudiziale sportiva' (obbligo di esperire rimedi interni) non determina automaticamente la competenza della giustizia sportiva quando la controversia attiene a diritti rilevanti per l'ordinamento statale; inoltre, questioni inerenti alla pregiudiziale sportiva non sono idonee, di per sé, a fondare ricorso per cassazione sulle Sezioni unite per motivi di giurisdizione.
  • Nella scelta della sede processuale, valutare in primo luogo se la controversia concerne regole tecniche/disciplinari (sede sportiva) o la legittimità di atti con effetti esterni e diritti soggettivi (sede amministrativa/ordinaria).

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