Cassazione Civile, Ordinanza n. 04451/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ha rigettato il terzo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Napoli e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione affinché verifichi, alla luce dei principi indicati, se la prima notifica telematica fosse nulla e se l'errore fosse o meno imputabile al notificante; il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori di costruzione di un fabbricato. L'appaltatore agiva per ottenere il saldo del corrispettivo asseritamente ancora dovuto. In primo grado il Tribunale dichiarava estinto il giudizio ritenendo tardiva la riassunzione dopo una sospensione determinata da una precedente vicenda di querela di falso incidentale. In appello, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame per tardività, ritenendo che la prima notifica telematica dell'atto di appello, eseguita entro il termine, fosse inesistente o mancante perché affetta da un'anomalia informatica: il destinatario avrebbe ricevuto solo la relata duplicata e non l'atto di appello. Il ricorrente per cassazione censurava tale conclusione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione e sul termine lungo di impugnazione, sostenendo che la prima notifica fosse nulla e poi sanata dalla successiva notifica del 12 luglio 2018; 2) violazione delle norme processuali e costituzionali, deducendo che l'errore nella prima notificazione non fosse imputabile a lui, essendo dovuto a un virus informatico che aveva alterato i file, con conseguente possibilità di sanatoria ex tunc della rinnovazione; 3) violazione dell'art. 157 c.p.c., sostenendo che la controparte, avendo ricevuto un allegato anomalo, avrebbe dovuto segnalare il vizio. La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione alla luce della sospensione dei termini per l'emergenza Covid e ha accolto i primi due motivi, rigettando il terzo. Ha affermato che, nella notificazione via PEC, la presenza di un'anomalia o di un allegato alterato non comporta automaticamente inesistenza, ma normalmente nullità, quando il messaggio consente comunque di identificare la notificazione e la sua riferibilità all'impugnazione; ha poi rilevato che, se l'errore originario non è imputabile al notificante, la rinnovazione tempestiva può produrre effetti retroattivi, ma occorre un accertamento specifico sull'imputabilità del malfunzionamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame di tali profili e per le spese.
Norme richiamate
Si applica il termine lungo per impugnare in assenza di notificazione della sentenza; nel caso concreto il termine è stato computato tenendo conto della sospensione per l'emergenza Covid e della sospensione feriale.
Richiamato come norma asseritamente violata per non avere il giudice di merito valorizzato la prova documentale relativa alla nullità della notifica.
Richiamato per sostenere che il vizio della notificazione dovesse essere qualificato come nullità e non inesistenza.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al principio del giusto processo e della strumentalità delle forme processuali.
Richiamato come disciplina della notificazione telematica a mezzo PEC.
Richiamato ai fini della rimessione in termini o comunque della non imputabilità dell'errore nella notificazione.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa, in connessione con l'errore informatico nella notificazione.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla necessità di interpretare le forme processuali in modo funzionale alla decisione di merito.
Richiamato per escludere un onere della controparte di segnalare il vizio della notifica ricevuta.
Richiamato come base della rinnovazione della notificazione nulla.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
Richiamato per gli obblighi tecnici del soggetto abilitato esterno nella gestione della casella PEC, inclusa la protezione da virus e spam.
Richiamato per analogia rispetto alla presunzione di conoscenza della comunicazione pervenuta al destinatario.
art. 6 CEDU
Richiamato per rafforzare il principio di strumentalità delle forme e la finalizzazione del processo alla decisione sul merito.
Richiamato in relazione al recepimento e alla condivisione dell'orientamento giurisprudenziale più recente.
d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid.
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020.
Massime di principio
- Nella notificazione telematica via PEC, l'inesistenza è figura residuale e ricorre solo quando manchino del tutto gli elementi essenziali dell'atto notificatorio o la sua trasmissione; ogni altra difformità dal modello legale integra normalmente nullità.
- Se il messaggio PEC pervenuto al destinatario consente di identificare soggetto notificante, destinatario e oggetto dell'impugnazione, l'eventuale anomalia degli allegati o la loro illeggibilità non comporta inesistenza della notificazione ma nullità sanabile.
- Quando la notifica nulla dell'atto di impugnazione non è imputabile al notificante, la rinnovazione tempestiva del procedimento notificatorio può avere effetto retroattivo; il giudice deve però accertare in concreto la non imputabilità dell'errore.
- In presenza di un'eccezione o questione relativa alla tempestività dell'impugnazione, il giudice può rilevare d'ufficio il vizio perché attiene a interessi pubblicistici connessi alla durata del processo.
- Non è configurabile, in via generale, un onere della parte destinataria di segnalare alla controparte l'anomalia della notifica ricevuta, salvo ipotesi diverse in cui il sistema abbia comunque prodotto una piena conoscenza dell'atto notificato e operi la relativa presunzione.
- Nel valutare una notificazione telematica alterata da un malfunzionamento informatico, il giudice deve distinguere tra mancato invio o mancata ricezione dell'atto e invio con alterazione del contenuto: solo nel primo caso può profilarsi l'inesistenza.
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