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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32225/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (investitori)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, tramite la banca intermediaria, di titoli obbligazionari Lehman Brothers effettuato in più tranche nel 2004 e 2005 per un capitale netto complessivo di 450.000 euro. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la banca a risarcire agli investitori la perdita del capitale, ritenendo che l'intermediario avesse violato gli obblighi informativi, in particolare omettendo di fornire informazioni specifiche sul rischio emittente e sulla concreta rischiosità dei titoli, nonostante l'adesione alla garanzia/guida "Patti Chiari". La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23, comma 6, TUF e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la decisione si fondasse su una omessa informazione mai contestata dagli investitori; 2) violazione dell'art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998, negando l'esistenza di un obbligo di monitoraggio successivo al collocamento per il servizio prestato; 3) violazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 23, comma 6, TUF, contestando la prova del nesso causale tra inadempimento e danno; 4) violazione dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 23, comma 6, TUF, lamentando l'errata applicazione della compensatio lucri cum damno, per non avere la Corte territoriale considerato i riparti percepiti e il possesso dei titoli da parte degli investitori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la causa petendi era l'inadempimento agli obblighi informativi di settore e la sussunzione dei fatti accertati nel perimetro della domanda spettava al giudice di merito, non integrando violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha rigettato il secondo motivo affermando che, in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi di diligenza e trasparenza possono proseguire anche dopo il collocamento e, soprattutto, che l'adesione alla guida "Patti Chiari" genera uno specifico obbligo ulteriore di monitoraggio e tempestiva informazione sulle variazioni delle condizioni economico-finanziarie dell'emittente potenzialmente idonee a incidere sulla redditività dei titoli. Ha rigettato il terzo motivo ribadendo che l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi fa sorgere una presunzione legale di nesso causale tra inadempimento e danno, superabile solo con prova contraria dell'intermediario, prova che la banca non aveva dedotto di avere chiesto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui richiedeva una correzione del dispositivo o un sindacato su un ipotetico errore materiale; per il resto ha confermato che la sentenza d'appello aveva già subordinato il risarcimento alla restituzione dei titoli e aveva correttamente detratto le cedole percepite. La banca è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    L'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario rileva ai fini della responsabilità verso l'investitore; il difetto di adeguata informazione può fondare il risarcimento del danno.

  • art. 28, commi 2, 3 e 4, regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998

    Gli obblighi informativi e di diligenza dell'intermediario sono stati letti come comprensivi, nel caso concreto, anche di informazioni specifiche sul rischio dei titoli e, in presenza di "Patti Chiari", di un obbligo di monitoraggio successivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito sussume i fatti accertati nella domanda fondata sull'inadempimento agli obblighi legali dell'intermediario.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità da inadempimento e al nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e danno dell'investitore.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento va commisurato alla perdita subita, con detrazione dei vantaggi già conseguiti e previa restituzione dei titoli ancora detenuti.

  • art. 2697 c.c.

    La banca può vincere la presunzione di nesso causale solo fornendo prova contraria; non basta allegare una generica propensione al rischio del cliente.

  • art. 2729 c.c.

    Il motivo di ricorso è stato respinto perché il nesso causale è stato ritenuto sussistente secondo presunzione legale e non per difetto di presunzioni semplici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nei presupposti previsti.

Massime di principio

  • In materia di intermediazione finanziaria, l'eventuale adesione dell'intermediario a schemi o guide di mercato che enfatizzino la bassa rischiosità dell'investimento può integrare uno specifico obbligo informativo aggiuntivo rispetto a quello generale di legge, comprensivo del dovere di monitorare e comunicare al cliente il deterioramento delle condizioni dell'emittente.
  • L'obbligo informativo dell'intermediario non si esaurisce necessariamente al momento dell'acquisto dei titoli: quando la natura del servizio e gli impegni assunti verso il cliente lo richiedano, può sussistere un dovere di tempestiva informazione anche successiva al collocamento.
  • Accertato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi di adeguata informazione, il nesso causale tra inadempimento e perdita dell'investimento si presume, salvo prova contraria dell'intermediario; non è sufficiente allegare una generica inclinazione al rischio del cliente.
  • Nel quantificare il danno da perdita dell'investimento, il risarcimento va calcolato sulla perdita effettiva, con detrazione dei vantaggi medio tempore percepiti (come le cedole) e con previsione della restituzione dei titoli residui, per evitare indebiti arricchimenti dell'investitore.
  • Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice di merito qualifica correttamente i fatti allegati e provati entro la domanda di risoluzione o risarcimento fondata sull'inadempimento dell'intermediario.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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