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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28395/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte sostanziale)

La controversia

Il ricorrente aveva prestato attività di consulenza tecnica d'ufficio in un lungo giudizio civile avente ad oggetto la ricostruzione e la stima del patrimonio di una società di fatto edilizia. Dopo il deposito di relazioni e integrazioni, il tribunale aveva sostituito i consulenti originari con altri ausiliari e, all'esito del processo, aveva liquidato a ciascuno dei quattro consulenti un compenso di euro 3.000, ponendo metà del pagamento a carico di ciascun gruppo di parti. Il consulente originario aveva proposto opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il compenso fosse incongruo e che il giudice non potesse valorizzare la pretesa inadeguatezza o inutilità degli elaborati peritali per ridurre la liquidazione; in cassazione ha dedotto, con due motivi, la falsa applicazione della normativa sui compensi dei consulenti tecnici e l'omesso esame del fatto decisivo che le sue relazioni e integrazioni erano state comunque utili, poiché utilizzate dal giudice e dai successivi ausiliari nella decisione finale.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il tribunale non aveva affatto dichiarato la nullità della consulenza tecnica, ma si era limitato a rilevare che le relazioni erano deficitarie e insufficienti per rispondere al quesito integrativo, giustificando così una liquidazione inferiore a quella richiesta. Ha respinto anche il secondo motivo perché il giudice di merito aveva considerato il fatto dedotto, escludendo soltanto che l'attività fosse stata totalmente inutile: la prestazione era stata valutata come parzialmente utile ma non tale da legittimare il maggior compenso preteso. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti costituite e con previsione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    regola il rimedio dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso; nel giudizio di opposizione non può trasformarsi la controversia in un sindacato sulla nullità della consulenza tecnica se questa non è stata dichiarata dal giudice competente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura di violazione o falsa applicazione di legge; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non aveva violato le norme sui compensi, ma le aveva applicate valutando la qualità e l'utilità parziale dell'attività svolta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto risulti comunque considerato dal giudice di merito, anche se valutato in modo non conforme alla prospettazione della parte.

  • art. 2 L. 7 luglio 1980, n. 319

    richiamata dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi dell'ausiliario del giudice.

  • art. 4 D.M. 30 maggio 2002

    richiamata dal ricorrente quale parametro per la liquidazione del compenso del consulente tecnico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, il giudice può verificare la congruità della prestazione ai fini della quantificazione del compenso, ma non è chiamato a dichiarare la nullità dell'elaborato peritale, che resta questione devoluta al giudice del merito nel processo in cui la consulenza è stata svolta.
  • La riduzione del compenso del consulente è legittima quando l'attività svolta sia stata giudicata deficitaria o insufficiente rispetto al quesito, purché non sia negata in radice l'esistenza di un'attività professionalmente svolta e non sia stata pronunciata una nullità della consulenza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto è stato preso in considerazione dal giudice, anche quando questi ne abbia tratto conseguenze diverse da quelle auspicate dalla parte.
  • Ai fini della liquidazione del compenso dell'ausiliario, la rilevanza dell'attività svolta va apprezzata in concreto in rapporto al quesito e all'utilità effettivamente recata al processo, potendo il giudice distinguere tra attività pienamente utile, parzialmente utile e attività inutilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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