Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11047/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere applicata dal G.I.P. per reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione per delinquere. Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, lamentando che le intercettazioni fossero vaghe e insufficienti, che i colloqui intercorsi fossero pochi e limitati nel tempo, e che non risultasse rapporto stabile con i coindagati. Chiedeva, in subordine, la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva (arresti domiciliari con eventuale braccialetto elettronico), invocando il tempo intercorso dai fatti e l'assenza di collegamenti attuali con l'ambiente criminale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che il giudice di merito aveva fornito motivazione logica, congrua e dettagliata circa la gravità degli indizi: captazioni ambientali e conversazioni in carcere che dimostravano rapporto di stretta collaborazione con il vertice del sodalizio (Serio Alessio), il sequestro di stupefacente presso la cosiddetta "casa dello spaccio", la continuità dell'attività di spaccio (turni notturni), la gestione dei proventi e della contabilità. La Corte ha inoltre sottolineato che il sindacato in sede di legittimità non può rimettere in discussione le valutazioni di fatto del giudice di merito se la motivazione non è manifestamente illogica. Quanto all'esigenza cautelare, è stato ritenuto corretto valutare la doppia presunzione cautelare derivante dal capo relativo al traffico di droga e la sussistenza del pericolo di reiterazione, non attenuato dall'intervenuta offerta di lavoro o dal tempo trascorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3

    Norma richiamata nella imputazione per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti; rilevante ai fini della qualificazione dell'illecito e della valutazione della gravità indiziaria

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, lett. a) e b) (in relazione all'art. 112 n. 4)

    Aggravanti o specifiche fattispecie previste dal testo unico sugli stupefacenti, utilizzate per definire la portata del capo di imputazione

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Contestazione del reato-fine di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (capo 9), la cui prova indiziaria è stata ritenuta soddisfatta in riferimento ai sequestri e alle intercettazioni

  • Codice penale, art. 81 e art. 110

    Richiamati nell'atto di accusa per concorso di persone e concorso di reati; rilevanza nell'inquadramento della partecipazione del ricorrente nel contesto associativo

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Riferimento nella censura sulla motivazione: il ricorrente denunciava violazione delle regole di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse adeguata

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato nella contestazione della motivazione; la Corte ha stabilito che non ricorrono vizi di manifesta illogicità o violazione di legge nella motivazione del riesame

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma richiamata in relazione alle esigenze cautelari: dalla fattispecie contestata desumibile la presunzione cautelare e l'idoneità della custodia in carcere

  • Codice di procedura penale, artt. 275 e 299

    Richiamati nelle doglianze riguardanti la scelta e la motivazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la valutazione del giudice di merito

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Disposizione procedurale richiamata in ordine all'obbligo di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dell'esito del procedimento

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro ordinanze di riesame sulle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentita la rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
  • Intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri diretti (es. droga trovata nella "casa dello spaccio") hanno elevato valore indiziario e possono sorreggere la sussistenza dei "gravi indizi" necessari per la custodia in carcere.
  • La ricorrenza di elementi quali il ruolo operativo nell'organizzazione, la continuità dell'attività illecita, la gestione dei proventi e la stretta collaborazione con il vertice del sodalizio giustificano, se provati, il mantenimento di misure cautelari severe per il pericolo di reiterazione.
  • Il mero decorso del tempo dai fatti o la produzione di offerte di lavoro lecite non sono, da soli, idonei ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione; è necessario dimostrare in concreto l'attenuazione del vincolo associativo o l'assenza di capacità/propensione a reiterare.
  • Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive è necessario fornire elementi concreti che contrastino le valutazioni del giudice di merito sulla pericolosità e sull'attualità del rischio di recidiva, non semplici argomentazioni di natura generale o comparazioni con situazioni di coindagati.
  • Nelle impugnazioni è efficace evidenziare vizi formali o palesi errori logici nella motivazione del giudice; argomentazioni che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.