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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04528/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha respinto l'originario ricorso del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso presentata da un contribuente residente in un comune colpito dal sisma del 2002. L'istanza, depositata il 29 dicembre 2010, chiedeva la restituzione dell'eccedenza tra IRPEF, IRAP e IVA versate per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, invocando il beneficio della definizione agevolata previsto dall'art. 1, comma 1011, della l. n. 296/2006. La CTP aveva accolto il ricorso, la CTR aveva confermato ritenendo tempestiva l'istanza e sufficiente la documentazione prodotta. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente; con un secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e dell'art. 36-bis d.l. n. 248/2007, sostenendo la tardività dell'istanza di rimborso. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo: ha affermato che, quando il diritto al rimborso nasce solo per effetto di jus superveniens, si applica il termine biennale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dall'entrata in vigore della legge che introduce il beneficio; nel caso del sisma 2002, essendo la l. n. 296/2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l'istanza del 29 dicembre 2010 era tardiva.

Norme richiamate

  • art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    è la disciplina residuale e di chiusura per le domande di rimborso quando il diritto alla restituzione sorge dopo il pagamento; in tal caso l'istanza va proposta entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione.

  • art. 38, d.P.R. n. 602/1973

    si applica solo ai versamenti di imposte dirette non dovute fin dall'origine; non opera quando il diritto al rimborso nasce successivamente per effetto di una norma sopravvenuta.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006

    ha introdotto per i soggetti colpiti dal sisma del 2002 una definizione agevolata della posizione fiscale, da cui la Corte desume anche il presupposto del diritto al rimborso per chi aveva già versato somme eccedenti.

  • art. 36-bis, d.l. n. 248/2007

    richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo della definizione agevolata e della disciplina del termine.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 1364, l. n. 296/2006

    è richiamato per individuare la data di entrata in vigore della legge, da cui decorre il termine biennale per l'istanza di rimborso.

  • art. 13 del d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla norma sulla definizione agevolata per il ritardato versamento mediante ravvedimento operoso.

Massime di principio

  • Quando il diritto al rimborso di un tributo nasce solo per effetto di una disciplina sopravvenuta rispetto al pagamento, non si applica il termine ordinario di rimborso previsto per i versamenti originariamente non dovuti, ma il termine biennale residuale del processo tributario.
  • Il dies a quo del termine per chiedere il rimborso va individuato, in ipotesi di jus superveniens, nella data di entrata in vigore della norma che rende rimborsabile il pagamento, salvo diversa previsione espressa.
  • La circostanza che la normativa emergenziale preveda una diversa scadenza per la definizione agevolata della posizione fiscale non implica che tale stessa data valga anche per l'istanza di rimborso, trattandosi di termini riferiti a situazioni giuridiche differenti.
  • La motivazione non è apparente se consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche quando la decisione si fonda su un richiamo per analogia a precedenti discipline speciali.
  • Se il ricorso per cassazione pone una questione solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
  • Nel contenzioso sui rimborsi tributari, l'onere di rispettare il termine decadenziale è rigoroso e la tardività dell'istanza determina il rigetto della domanda restitutoria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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