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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza della Corte d'appello che aveva liquidato in favore di un'avvocata il compenso per l'attività difensiva svolta in un procedimento di equa riparazione ex L. 89/2001, svolto dinanzi alla Corte d'appello e poi in cassazione, nonché per un ricorso al TAR in ottemperanza. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2956, 2957 e 2959 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale fosse stata erroneamente dichiarata inammissibile e dovesse invece essere esaminata nel merito, poiché la contestazione dell'esosità del compenso non equivaleva a riconoscimento del mancato pagamento. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendo che, essendo infondata la domanda, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso tardivo e quindi inammissibile. Ha accertato che l'ordinanza della Corte d'appello era stata depositata/pubblicata il 2.7.2021, data dalla quale decorreva il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.; la notificazione del ricorso, avvenuta il 14.2.2022, risultava oltre il termine semestrale. La Corte ha precisato che, nel caso di provvedimento originariamente digitale, la pubblicazione si perfeziona quando il sistema informatico, per il tramite del cancelliere, attribuisce al provvedimento numero identificativo e data, rendendolo ostensibile, e che non era pertinente il richiamo a precedenti relativi a diverse modalità di deposito o attestazione. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito professionale; la Corte non entra nel merito della censura perché assorbita dall'inammissibilità per tardività.

  • art. 2957 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione presuntiva del compenso professionale; la censura resta non esaminata nel merito per tardività del ricorso.

  • art. 2959 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base dell'eccezione di prescrizione presuntiva; non viene scrutinato nel merito.

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indica i vizi denunciati nel primo motivo (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo), ma la Corte non li esamina per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese; la doglianza resta assorbita.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per censurare la regolazione delle spese; la doglianza resta assorbita.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    indica il vizio denunciato nel secondo motivo, ma non viene scrutinato nel merito.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione/deposito del provvedimento; per gli atti nativi digitali coincide con l'attribuzione da parte del sistema informatico del numero e della data che rendono il provvedimento ostensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa in proprio della controricorrente.

  • art. 13, comma primo, n. 45, D.M. 264/2000

    richiamato per spiegare che l'annotazione nel repertorio ha funzione diversa e non coincide con la pubblicazione ai fini dell'art. 327 c.p.c.

  • D.M. 27.4.2009

    richiamato per le specifiche tecniche dei registri informatizzati e per il perfezionamento della pubblicazione dei provvedimenti digitali.

  • L. 89/2001

    richiamata quale oggetto del procedimento presupposto di equa riparazione in cui era maturato il compenso professionale.

Massime di principio

  • Nel caso di provvedimento giudiziario nativo digitale, ai fini della decorrenza del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione coincide con il momento in cui il sistema informatico, tramite il cancelliere, attribuisce al provvedimento numero identificativo e data, rendendolo conoscibile agli interessati.
  • La successiva annotazione in registri diversi o in repertorio non incide sulla data di pubblicazione rilevante per il termine di impugnazione, quando il provvedimento sia già stato validamente depositato/pubblicato nel registro cronologico.
  • Se l'impugnazione è proposta oltre il termine lungo, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito, con conseguente condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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