Cassazione Civile, Ordinanza n. 34470/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2006, aveva rideterminato sinteticamente il reddito ai fini IRPEF e addizionali, valorizzando incrementi patrimoniali e spese sostenute dal contribuente (quote societarie e spese assicurative) in misura ritenuta non compatibile con il reddito dichiarato. La Commissione provinciale aveva solo parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riducendo l'importo accertato; in appello la CTR aveva invece accolto il gravame incidentale del contribuente e annullato integralmente l'atto per mancata comunicazione di avvio del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto indispensabile il contraddittorio preventivo anche per un accertamento sintetico relativo a un'annualità anteriore al 2009, quando tale obbligo non risultava ancora previsto per legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità precedenti al 2009, non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, perché la previsione specifica dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, introdotta dal d.l. n. 78 del 2010, vale solo dal periodo d'imposta 2009. Di conseguenza, l'annullamento dell'avviso per la sola mancanza del contraddittorio era erroneo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, affinché esamini il merito della pretesa tributaria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
norma invocata come veicolo del motivo di ricorso per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
non è stata ritenuta fonte di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti in esame, almeno per le annualità anteriori alla previsione specifica.
art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
introduce, per l'accertamento sintetico, un obbligo di contraddittorio specifico, ma la disposizione è applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.
art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
ha introdotto la previsione del contraddittorio nell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973, con efficacia solo dal periodo d'imposta 2009.
richiamato per ritenere regolare la notifica del ricorso al destinatario rimasto contumace, sulla base dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso l'ufficio postale.
richiamata, insieme all'art. 140 c.p.c., per disciplinare la notifica a mezzo posta e la prova del suo perfezionamento.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico, il contraddittorio endoprocedimentale non è richiesto in via generale per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati esso sussiste solo se previsto da una specifica disposizione normativa.
- L'obbligo di contraddittorio previsto per l'accertamento sintetico dall'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973 opera soltanto per i periodi d'imposta cui la norma è applicabile, cioè dal 2009 in avanti; per annualità anteriori l'assenza del contraddittorio non comporta invalidità dell'atto.
- Quando il giudice di merito annulla un avviso di accertamento per un difetto di contraddittorio non previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice verifichi il merito della pretesa fiscale, compresa la capacità del contribuente di giustificare gli incrementi patrimoniali contestati.
- La prova del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c., in caso di deposito dell'atto presso l'ufficio postale, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito, non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
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