Sentenza del 22/05/2019 n. 13771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette relative agli anni 1990-1992, versate in relazione al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. In particolare, ha sostenuto che il lavoratore dipendente, in quanto sostituito d'imposta, non fosse legittimato a chiedere il rimborso, poiché il versamento materiale delle ritenute era stato effettuato dal sostituto d'imposta. L'Ufficio ha inoltre contestato che fosse stata fornita la prova dell'effettivo versamento delle imposte rimborsabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha riconosciuto che la domanda di rimborso può essere presentata sia dal sostituto d'imposta sia dal sostituito, cioè dal lavoratore dipendente che ha subito le ritenute. Il contribuente aveva inoltre assolto l'onere probatorio producendo certificazioni attestanti le ritenute subite. La documentazione non deve necessariamente consistere nella prova del versamento materiale effettuato dal sostituto, essendo sufficiente dimostrare le ritenute subite secondo le modalità previste dalla normativa. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, poiché il chiarimento legislativo sulla legittimazione del sostituito è intervenuto solo nel 2017, dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 17
I contribuenti colpiti dal sisma della Sicilia orientale del dicembre 1990 potevano definire le proprie posizioni fiscali relative agli anni 1990-1992 mediante il pagamento del 10% delle somme dovute.
La disposizione è stata interpretata nel senso di consentire, a chi avesse già versato integralmente le imposte, il recupero della parte eccedente il 10%, pari al 90% delle somme versate.
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
I soggetti colpiti dal sisma che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10% hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato tempestivamente l'istanza di rimborso.
La norma ha riconosciuto espressamente il diritto al rimborso delle somme pagate oltre il limite agevolato del 10%, disciplinando anche il termine biennale per la presentazione dell'istanza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
La disposizione disciplina il termine per la presentazione delle domande di rimborso tributario, richiamato dalla normativa speciale sul sisma.
Il termine biennale per presentare l'istanza di rimborso decorreva dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007; la domanda del 14 dicembre 2007 è stata pertanto considerata tempestiva.
D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito dalla Legge n. 123 del 2017
Sono inclusi nel beneficio i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati, in relazione alle ritenute subite.
La norma ha chiarito definitivamente che anche il sostituito, cioè il lavoratore dipendente che ha subito le ritenute, è legittimato a chiedere il rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme tributarie; la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- In materia di rimborsi tributari relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente, il diritto può essere fatto valere sia dal sostituto d'imposta sia dal lavoratore sostituito che ha subito le ritenute.
- Per ottenere il rimborso è necessario rispettare il termine previsto dalla normativa speciale e dimostrare l'entità delle imposte effettivamente pagate o delle ritenute subite.
- La prova può risultare dalle certificazioni fiscali, dalle dichiarazioni dei redditi o da altra documentazione idonea; non è indispensabile che il lavoratore produca la prova del versamento materiale eseguito dal sostituto.
- La carenza documentale iniziale non comporta automaticamente l'inammissibilità della domanda quando la normativa consente l'integrazione dei dati e della documentazione richiesti dall'amministrazione finanziaria.
- Quando una norma agevolativa è ambigua, il successivo intervento legislativo chiarificatore può confermare un'interpretazione già affermata dalla giurisprudenza, soprattutto in tema di legittimazione del contribuente.
- Il rimborso previsto per il sisma del 1990 riguarda, secondo la decisione, le somme versate oltre il limite agevolato del 10%, fermo restando il rispetto delle condizioni soggettive, oggettive e temporali previste dalla legge.
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