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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20413/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia originava da una domanda risarcitoria proposta da una società che gestiva una rivendita di autoveicoli, la quale deduceva di aver subito danni alle vetture esposte all’aperto a causa della caduta e del riversamento di neve da parte di mezzi spartineve operanti nei pressi di un viadotto autostradale durante una forte precipitazione nevosa. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità del gestore autostradale ai sensi dell’art. 2051 c.c., con concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., e aveva anche accolto parzialmente la riconvenzionale relativa alla rimozione di beni collocati in fascia di rispetto autostradale. In appello, la società autostradale contestava la decisione e, per quanto qui rileva, il giudizio di secondo grado era stato dichiarato inammissibile perché l’atto di appello era stato notificato a una società diversa da quella effettivamente parte del primo grado. Con il ricorso per cassazione, la società autostradale ha denunciato: uso di scienza privata e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 97 disp. att. c.p.c.; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.; erronea esclusione della possibilità di identificare il reale destinatario dell’atto di appello; violazione delle norme sulla notificazione degli atti di impugnazione e sul domicilio del difensore; mancata concessione del rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Sosteneva che, al più, vi fosse una nullità sanabile della citazione o della notificazione, non l’inesistenza o l’inammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’appello. Secondo la Corte, l’atto di gravame conteneva elementi idonei a consentire l’individuazione della effettiva appellata, e la notificazione effettuata presso il difensore domiciliatario della società già parte del primo grado integrava, al più, una nullità della notificazione, non un’inesistenza. Pertanto, in assenza di costituzione della controparte, la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione/notificazione ai sensi degli artt. 164 e 291 c.p.c., conservando gli effetti sostanziali e processuali dell’atto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello previa rinnovazione della notificazione; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria per fatto illecito

  • art. 2051 c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità del custode per danni da cosa in custodia

  • art. 1227 c.c.

    richiamato per il concorso di colpa del danneggiato e per la valutazione del nesso causale

  • art. 2056 c.c.

    richiamato in appello come norma di raccordo per il risarcimento del danno extracontrattuale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare l’uso di elementi non emergenti dagli atti di causa

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e il ricorso a scienza privata

  • art. 97 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della domiciliazione e notificazione

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito della motivazione delle decisioni giurisdizionali

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come vizi dedotti in cassazione

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato per i requisiti di contenuto della citazione e l’individuazione del convenuto/appellato

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità della notificazione

  • art. 164 c.p.c.

    applicato per distinguere tra nullità della citazione e obbligo di rinnovo in caso di incertezza del destinatario

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di notifiche al procuratore costituito

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato per la notificazione dell’impugnazione al difensore domiciliatario

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la nullità sanabile per raggiungimento dello scopo

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso

  • L. 53/1994

    richiamata per la notificazione a mezzo PEC

  • Cass. n. 12655/2009

    richiamata come precedente sull’errore nella denominazione della persona giuridica e sulla possibilità di identificarne il reale destinatario

  • Cass. n. 24441/2015

    richiamata sul medesimo principio in tema di identificazione dell’appellato

  • Cass., Sez. Un., n. 14916/2016

    richiamata per la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione

  • Cass. n. 21273/2017

    richiamata in tema di mancata coincidenza tra destinatario formale e parte processuale, con configurabilità della nullità sanabile

Massime di principio

  • Nella citazione in appello di una persona giuridica, l’inesatta indicazione della denominazione o del destinatario non comporta necessariamente nullità o inammissibilità se, dagli elementi contenuti nell’atto e dagli atti processuali collegati, è comunque possibile identificare con certezza il reale destinatario.
  • La notificazione dell’atto di impugnazione indirizzata al difensore domiciliatario della parte già costituita in primo grado, quando il contenuto dell’atto consenta di comprendere senza incertezze chi sia l’effettivo destinatario, integra al più una nullità della notificazione e non un’inesistenza.
  • Quando la citazione o la notificazione in appello presentino un vizio di identificazione del destinatario, il giudice, se il convenuto/appellato non si costituisce, deve privilegiare la rinnovazione dell’atto ai sensi dell’art. 291 c.p.c. o dell’art. 164 c.p.c., anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, ove il vizio sia sanabile.
  • La distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione va mantenuta in senso restrittivo: l’inesistenza è configurabile solo in mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell’atto notificatorio, mentre le altre difformità dal modello legale rientrano nella nullità sanabile.
  • Il giudice non può fondare la decisione su elementi non emergenti dagli atti di causa; tuttavia, nel caso deciso, tale profilo è rimasto assorbito dall’accoglimento del motivo sulla rinnovazione della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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