Cassazione Civile, Ordinanza n. 10642/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2014, nel corso del quale l’Ufficio ha rilevato un credito per imposte pagate all’estero ritenuto calcolato in violazione dell’art. 165 TUIR. È stata quindi emessa una cartella di pagamento per IRPEF, sanzioni e interessi. Il contribuente ha impugnato l’atto, ma la CTP ha rigettato il ricorso; in appello la CTR ha invece accolto il gravame, ritenendo spettante il credito d’imposta anche se indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2014, senza che ciò integrasse decadenza. In cassazione l’Agenzia ha dedotto violazione dell’art. 165, commi 4, 7 e 8, TUIR e dell’art. 2946 c.c., sostenendo che il diritto al credito per imposte estere sarebbe decaduto per la mancata indicazione nella dichiarazione del periodo di maturazione e che, comunque, il credito non poteva essere fatto valere oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Il contribuente non ha depositato controricorso, ma solo una memoria di costituzione ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi della decadenza, affermando che l’art. 165 TUIR non prevede un termine decadenziale per l’indicazione o l’utilizzo del credito d’imposta per imposte pagate all’estero, a differenza del previgente art. 15 TUIR che conteneva espressa decadenza poi abrogata. Ha quindi condiviso la decisione della CTR che aveva ritenuto legittima l’esposizione del credito nella dichiarazione relativa al 2014. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Agenzia; la Corte ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggravato per l’amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione
disciplina il credito d’imposta per imposte pagate all’estero; il credito va calcolato nella dichiarazione del periodo di competenza, ma l’omessa presentazione della dichiarazione o l’omessa indicazione del reddito estero opera come causa ostativa secondo la disciplina richiamata; la Corte, nel caso concreto, esclude però che esista un termine di decadenza per l’indicazione/utilizzo del credito
richiamato dall’Ufficio come termine ordinario decennale entro cui il credito potrebbe essere recuperato; la Corte lo richiama per affermare che, in mancanza di decadenza espressa, il credito recuperabile si colloca nell’ordinario termine decennale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge
il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto; la mera memoria di costituzione senza controricorso è inammissibile
richiamato in relazione alla memoria depositata in vista dell’adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione perché soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
richiamato come disciplina previgente che prevedeva espressamente la decadenza per la richiesta del credito, poi abrogata nel passaggio all’art. 165 TUIR
Massime di principio
- In materia di credito d’imposta per imposte pagate all’estero, il sistema vigente non consente di desumere una decadenza implicita dalla sola omissione di indicazione del credito nella dichiarazione: la decadenza deve essere prevista espressamente dalla legge.
- Il credito per imposte estere va determinato secondo il principio di competenza, con riferimento al periodo d’imposta in cui il reddito estero concorre alla formazione dell’imponibile, ma la sua fruizione non è automaticamente preclusa dalla tardiva esposizione in dichiarazione se manca una previsione decadenziale specifica.
- Quando il legislatore ha abrogato una previgente norma che espressamente sanciva la decadenza e non ha riprodotto tale previsione nella disciplina successiva, non è consentito ricostruire per interpretazione una decadenza non scritta.
- Nel giudizio di cassazione il contraddittorio si instaura mediante controricorso notificato nei termini; una mera memoria di costituzione priva di controricorso non è idonea a introdurre validamente difese della parte intimata.
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